Semplificazione degli obblighi tributari
D.Lgs. n.1 del 2024.
Di Marinella Perrini
È entrato in vigore dal 13 gennaio 2024 il decreto legislativo n.1/2024 che reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari, in attuazione dell’art. 16, comma 1, della l. n.111/2023 (Riforma fiscale).
Tra le disposizioni che assumono maggior rilievo in ottica di semplificazione degli adempimenti da parte del contribuente, si evidenziano, innanzitutto, quelle relative alla dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati.
Viene, infatti, riconosciuta in via sperimentale al contribuente la possibilità di accedere alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate (AdE), ai fini della predisposizione della dichiarazione, che potranno essere così confermate o modificate (art.1).
L’art. 2 prevede, invece, l’estensione del modello di dichiarazione semplificato a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA (modello 730).
Oltre alla possibilità di avvalersi della dichiarazione dei redditi semplificata, la norma introduce una semplificazione in materia di richiesta di rimborso e delega di pagamento, riconoscendo ai contribuenti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la facoltà (finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d’imposta) di richiedere direttamente il rimborso IRPEF all’Agenzia delle Entrate così come di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24.
Una norma ad hoc è dedicata anche alla semplificazione della modulistica per l’adempimento degli obblighi dichiarativi (imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA).
In particolare, all’art.15 si prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta, ovvero quelle che l’AdE può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.
In via sperimentale e facoltativa viene, infine, introdotta una semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.
L’art. 16 consente, infatti, di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi dell’AdE per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nel modello 770.
L’accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.
Il decreto rimodula (art.11) anche alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Dal 2025 il decreto dispone che le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile.
Infine, l’art. 19 prevede che dal 2024 l’AdE renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.