Ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione
Le disposizioni del 2024
Di Marinella Perrini
Per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la nuova legge di Bilancio ha disposto la proroga e il finanziamento:
- delle misure a sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui all’art. 44 del D.Lgs. 148/2015, nel limite di 10 mln di euro per l’anno 2024 (comma 168)
- dell’indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l’anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca per 30 mln di euro per l’anno 2024, in caso di “fermo pesca obbligatorio” e di “fermo pesca non obbligatorio” (comma 169)
- dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga previsti - rispettivamente dall’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e dall’art. 53-ter del D.L. 50/2017 - in favore dei lavoratori di imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa. Lo stanziamento previsto è pari a 70 mln di euro (comma 170)
- dei trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate di cui all’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 72/2018. I trattamenti sono prorogati per gli anni 2024-2025-2026, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 mln di euro per ciascun anno (comma 171)
- degli interventi per i sostegni al reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali (art. 44, D.L. 109/2018) dopo la crisi economica derivante da pandemia da Covid-19 e da crisi energetica, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del 34 trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 50 mln per l’anno 2024 (comma 172)
- degli interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all’art. 1-bis del D.L. 243/2016 (l. 18/2017), nel limite di spesa di 19 mln di euro, per l’anno 2024 (comma 173) CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica. Inoltre, prevede per il 2024, a valere sul medesimo Fondo, l’incremento (da 50 mln di euro) a 100 mln di euro dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 129 della l. 234/2021 relativa alla proroga del periodo di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, di cui all’art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali (comma 174).
Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, la normativa riconosce, in continuità con le tutele già autorizzate ai sensi dell’art. 42 del D.L. 75/2023 (l. 112/2023), un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2024 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima.
I trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024.
L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica detto limite, non prende in considerazione ulteriori domande (commi 175-176).