Stato di emergenza e attività di assistenza sul territorio nazionale connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina
Proroga (dal 4 marzo 2023) al 31 dicembre 2024
Di Marinella Perrini
Lo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina è stato prorogato dall’art. 1 comma 390 della legge di bilancio 2024.
Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2024 è disposta la prosecuzione di alcune specifiche attività nell’ambito delle misure assistenziali, previste dall’art. 4, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 85/2003, in favore delle persone richiedenti o già beneficiarie della “protezione temporanea”:
- le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità;
- il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma;
- il contributo alle regioni per l’assistenza sanitaria;
- le ulteriori forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e delle province autonome (comma 392).
È, inoltre, prorogata al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai profughi provenienti dall’Ucraina beneficiari della protezione temporanea. Detti permessi perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2024 in presenza dell’adozione da parte dell’Unione europea della decisione di cessazione della protezione temporanea.
La norma consente la conversione dei permessi di soggiorno per protezione temporanea in permessi di soggiorno per lavoro, con versamento di un contributo economico (fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro) di cui all’art. 5, comma 2-ter, del D.Lgs. 286/1998, T.U. Immigrazione.
Nel diritto dell’Unione europea, la “protezione temporanea” è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione.
La protezione temporanea garantisce diritti quali il soggiorno, l’accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l’assistenza medica e l’accesso all’istruzione per i minori.
La direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi, è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 85/2003. Lo stesso prevede che la durata della protezione temporanea è fissata al massimo a 1 anno, dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio. Tale termine può essere ridotto in qualunque momento, e quindi la protezione cessare, nel caso in cui lo stesso Consiglio decida in tal senso, ma anche prorogato, in via ordinaria, automaticamente di un anno (in due tranche da sei mesi l’una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, con decisione del Consiglio a maggioranza qualificata, su richiesta della Commissione.
Alla scadenza o in vigenza della protezione temporanea, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione stessa.
Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino al 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell’UE giustizia affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea.
In particolare, la decisione prevede la possibilità per i cittadini dell’Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e muoversi nel territorio dell’UE, con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come il diritto di alloggio e di assistenza sanitaria.
In Italia, in attuazione della predetta decisione di esecuzione (UE) 2022/382 è stato emanato il Dpcm 28 marzo 2022, ai sensi del quale la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso (data di inizio del conflitto russo-ucraino):
▪ cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
▪ apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; 43
▪ familiari delle predette categorie di persone
▪ apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.
La durata della protezione temporanea era prevista per 1 anno, a decorrere dal 4 marzo 2022 (anche se attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022). Successivamente la durata dei permessi per protezione temporanea è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall’art. 2 del D.L. 16/2023 (l. 46/2023). Ora, l’art. 1, commi 395-396, della legge di bilancio 2024 ne dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024.