Sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle PPAA
La previsione del Milleproroghe 2024
Di Marinella Perrini
Il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Milleproroghe), in vigore dal 31 dicembre 2023, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 3 della l. 335/1995, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’Inps, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001.
Viene conseguentemente prorogato di un anno anche il termine del periodo di competenza della contribuzione dovuta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 (novella comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, comma 16, lett. a).
Il comma 10-bis dell’art. 3 della l. 335/1995 è stato introdotto dall’art. 19 del D.L. 4/2019 (l. 26/2019) per disporre - nelle more del completamento delle operazioni di sistemazione delle relative posizioni assicurative - che i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dello stesso art. 3, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicassero fino al 31 dicembre 2021 (termini modificati da successivi provvedimenti normativi) fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
Nella legge di Bilancio per l’anno 2024 (art. 1, commi 131-133, l. 213/2023) è prevista una disposizione che consente di ritenere assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 da parte delle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti tramite la trasmissione all’Inps esclusivamente delle denunce mensili di cui all’art. 44, comma 9, del D.L. 269/2003.
Al riguardo, si segnala che i citati commi 131-133 rappresentano una salvaguardia, in termini economici, fino all’anno 2004, mentre le disposizioni di cui ai commi 16-17 del decreto in esame (proroga di un anno, dal 31.12.2023 al 31.12.2024, della sospensione dei termini di prescrizione) consentono alle PPAA di continuare a regolarizzare, fino al 31 dicembre 2024, le posizioni assicurative dei dipendenti per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, con le modalità in uso nella Gestione Dipendenti Pubblici.
In mancanza di tale proroga, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro pubblici sarebbero stati tenuti a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, sulla base dello speciale regime giuridico di cui all’art. 31 della l. 610/52, con onere da quantificare secondo i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della l. 1338/1962.
Lo scopo della disposizione è, quindi, quello di consentire alle PPAA di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l’omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori.
La disposizione non determina oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della disposizione avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.