Aggiornamenti ISCRO 2024

Nuove Prospettive per i Lavoratori Autonomi
Di Marinella Perrini
Nel 2024, la legge di Bilancio ha introdotto rilevanti aggiornamenti per l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'Inps.
Questi aggiornamenti riflettono la volontà di rendere la misura strutturale al sistema di tutela dei professionisti, più accessibile e allineata meglio alle esigenze dei lavoratori, promuovendo al contempo la formazione professionale continua e un approccio più sostenibile al finanziamento del programma.
La norma, infatti, riconosce a regime l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale per gli anni 2021-2023 dall’art. 1, comma 386, della l. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).
L’indennità è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:
- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) di cui al d.l. 48/2023 (l. 85/2023);
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% (anziché al 50%) della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro (anziché 8.145 euro), annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni (anziché 4 anni), alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso (comma 144).
I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità (comma 146).
Resta fermo che l’ISCRO non può superare il limite massimo di 800 euro mensili e minimo di 250 euro mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. (commi 148-149).
Inoltre, diversamente da quanto previsto dal regime sperimentale di cui alla legge di Bilancio 2021, la nuova legge di Bilancio stabilisce che l’ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi di quanto previsto dal TUIR (comma 152).
La nuova domanda è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione e in essa devono essere autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti e l’Agenzia, a sua volta, informa l’Inps circa l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti. (comma 145)
L’indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, prevedendone l’erogazione per 6 mensilità, senza accredito di contribuzione figurativa (comma 147).
La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa. La norma collega la cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità all’immediata cessazione di quest’ultima, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività (comma 151).
Il limite di spesa per il riconoscimento dell’indennità è fissato in 16 mln di euro per l’anno 2024, 20,4 mln di euro per l’anno 2025, 20,8 mln di euro per l’anno 2026, 21,2 mln di euro per l’anno 2027, 21,6 mln di euro per l’anno 2028, 21,7 mln di euro per l’anno 2029, 22,1 mln di euro per l’anno 2030, 22,5 mln di euro per l’anno 2031, 23 mln di euro per l’anno 2032, e 23,4 mln di euro annui a decorrere dall’anno 2033.
L’Inps ha il compito di monitorare il rispetto del predetto limite di spesa e di comunicare i risultati di tale attività al MLPS e al MEF. Qualora da tale monitoraggio emergano scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità (comma 153).
Per far fronte agli oneri derivanti dalla misura, è disposto un aumento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata di cui all’art. 59, comma 16, della l. 449/1997, per i soggetti di cui al comma 2 pari a 0,35 punti percentuali nel 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi (comma 154).
Importante novità è costituita, infine, anche dall'introduzione di obblighi formativi per i beneficiari di ISCRO, come indicato nella circolare INPS n.4 del 05-01-2024. Tali obblighi mirano, infatti, a promuovere l'aggiornamento professionale e lo sviluppo delle competenze consentendo agli iscritti alla Gestione separata dell’Istituto di adattarsi alle sfide del mondo del lavoro.