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Fringe benefit: novità normative, trattamento fiscale e indicazioni INPS

Fringe benefit: novità normative, trattamento fiscale e indicazioni INPS

Lo speciale trattamento tributario dei cd. fringe benefit è stato disciplinato con l’introduzione del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)

Di Marinella Perrini

I cd. fringe benefit sono beni che l’azienda può offrire al dipendente (buoni pasto, servizi di trasporto collettivo, contributi previdenziali, assistenziali e per forme pensionistiche complementari, erogazioni liberali, utilizzo di opere sociali, emissione di azioni, uso di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, trattenute per oneri deducibili, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o comodato).

Lo speciale trattamento tributario dei cd. fringe benefit è stato disciplinato con l’introduzione del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con DRP 917/1986 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1988.

In particolare, il Testo Unico ha disposto:

  • - in generale, salve le eccezioni di cui al comma 3, l’assoggettamento all’Irpef dei fringe benefit, risultante dal fatto che tutti i compensi di lavoro dipendente rientrano nella sfera imponibile quale che sia la loro forma di erogazione;
  • - il criterio in base al quale gli stessi vanno valutati, che si sostanzia nel cd. valore normale (cioè il valore di mercato dei benefici accordati);
  • - l’interrelazione fra imponibilità dei fringe benefit in capo al lavoratore dipendente e la rilevanza degli stessi agli effetti della loro deducibilità da parte del datore di lavoro erogante, nella determinazione del reddito d’impresa.

 

L’art. 51, comma 1, del TUIR ha precisato, poi, che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Sono, quindi, soggetti a tassazione tutti i benefit erogati al dipendente da parte del datore di lavoro, di qualunque natura essi siano, sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.

Tuttavia, il comma 3 dell’art. 51, ha previsto un’esenzione dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (fringe benefit), nel limite di 258,23 euro nonché, in caso di superamento di quest’ultimo, l’inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite.

È il caso di precisare che la norma non ha contemplato esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche.

La soglia di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti è stata raddoppiata con il cd. decreto Agosto (art. 112 del D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020) passando da 258,23 a 516,46 euro per il periodo d’imposta 2020.

Tale soglia è stata confermata, anche per l’anno 2021, dall’art. 6-quinquies del D.L. 41/2021 (L. 69/2021), cd. Sostegni.

È stato l’art. 12 del D.L. 115/2022 (L. 142/2022), il cd. Aiuti bis, che ha elevato, per la prima volta, a 600 euro la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit per i lavoratori, includendovi, per il solo anno 2022, le utenze domestiche di acqua, luce e gas.

A questo scopo, l’INPS ha prodotto una serie di indicazioni:

  • - con il msg. Inps 401/2022 ha indicato le tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione telematica all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2021 per consentire all’Inps di effettuare gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta;
  • - con la circ. 15/2022 al par. 8 ha riportato, per l’anno 2022, gli importi degli elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;
  • - con il msg. 4616/2022 ha fornito indicazioni sui profili di natura previdenziale relativi alle misure in materia di welfare aziendale.

 

Con l’art art. 3, comma 10 della legge 6/2023 (Misure fiscali per il welfare aziendale) l’incremento del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 3, è stato innalzato, per l’anno 2022, (da 600 euro) a 3.000 euro, confermando sempre per il 2022 l’inclusione tra i cd. fringe benefit anche delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, come previsto dall’art. 12 del D.L. 142/2022 (L. 115/2022), cd. Aiuti bis.

Pertanto, rientrano nell’esenzione in argomento le somme erogate entro il 12 gennaio 2023, ma nel caso delle utenze domestiche solo per consumi effettuati nel 2022. In caso di ricorso ai voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

La disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti privati, l’art. 1, comma 184, della L. 208/2015 (legge di Bilancio 2016) prevede che le esenzioni di cui all’art. 51, commi 3 e 4, del TUIR si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) dei cd. premi di risultato, ovvero gli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Sul punto, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 35/E del 4 novembre 2022 reca indicazioni sulle misure fiscali specifiche mentre il msg. Inps 263/2023 reca indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022 e in relazione ai quali l’Inps è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.