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Permessi e congedo per l'assistenza familiare

Permessi e congedo per l'assistenza familiare

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che dà attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/1158.

Di Marinella Perrini 

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che dà attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza. Il decreto introduce diverse novità normative in materia di permessi e congedi per l'assistenza a persone con disabilità grave, come stabilito dall'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per quanto riguarda i permessi secondo l'articolo 33 della Legge n. 104/1992, il principio del "referente unico dell'assistenza" è stato eliminato. Fino ad oggi, ad eccezione dei genitori, solo un dipendente poteva ottenere i giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Con il nuovo decreto, più persone tra coloro che hanno diritto possono richiedere e alternarsi nell'ottenere i permessi, pur rispettando il limite complessivo di tre giorni al mese per la stessa persona disabile. Ogni richiedente deve allegare alla domanda la dichiarazione del disabile che indica l'intenzione di essere assistito dalla persona che presenta la richiesta.

La circolare INPS n. 39/2023 sul punto chiarisce che l'autorizzazione fornita dall'Inps al richiedente, al disabile e al datore di lavoro preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile. Resta fermo il diritto individuale del lavoratore con disabilità grave di usufruire dei tre giorni di permesso mensili o dei riposi orari giornalieri previsti dal comma 6 dell'articolo 33.

Sul prolungamento del congedo parentale secondo l'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001, il decreto ha, invece, stabilito che lo stesso non comporta la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

Novità anche in tema di congedo straordinario secondo l'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001. Il nuovo comma 5 dell'articolo 42 ha introdotto il "convivente di fatto" tra i soggetti che possono richiedere il congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità. Il convivente di fatto, come definito dall'articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, è equiparato al coniuge o alla parte dell'unione civile ai fini della concessione del congedo e la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

Per ottenere il congedo straordinario, il richiedente deve dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di instaurare la convivenza con la persona disabile entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e di mantenerla per tutta la durata dello stesso. Sarà compito dell’INPS effettuare i controlli delle dichiarazioni sostitutive.

L'ordine di priorità per l'ottenimento del congedo straordinario è il seguente:

  • coniuge convivente, parte dell'unione civile convivente o convivente di fatto, come definito dalla Legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente o il convivente di fatto siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se sia il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente che entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti,
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se sia il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, se sia il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La Circolare INPS precisa che nel caso in cui i requisiti per il riconoscimento del diritto includano la convivenza con la persona disabile, questa può essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario, ma deve essere garantita per l'intera durata del congedo. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 13 agosto 2022 e, chiaramente, ai periodi di prolungamento del congedo parentale effettuati a partire sempre dal 13 agosto 2022.