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Trattamento straordinario di integrazione salariale

Trattamento straordinario di integrazione salariale

La misura a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona.

Di Marinella Perrini 

ll decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha introdotto un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona, che sono stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.A. Nel caso in cui la piena funzionalità tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo non sia stata ancora raggiunta, ai lavoratori può essere concessa un'ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, fino al 31 dicembre 2023, come previsto dalla legge di Bilancio 2023.

È importante sottolineare come l'obiettivo del legislatore nella adozione di questa misura sia stato quello di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali per i lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona che sono stati colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 e che sono stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario. La concessione dell'indennità rappresenta quindi una misura importante per sostenere le imprese e i lavoratori del territorio, duramente colpiti da questa emergenza.

L'indennità è incompatibile con altri trattamenti di integrazione salariale per la medesima unità produttiva, compresi quelli autorizzati dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e con l’indennità di disoccupazione NASpI. È da considerare prevalente rispetto ai trattamenti di integrazione salariale e operante anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione in essere, nel caso in cui il lavoratore venga assunto da un nuovo soggetto datoriale e posto da quest’ultimo in sospensione.

La Regione Liguria, verificati i requisiti di accesso, deve trasmettere all'Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "30001".

La concessione dell'indennità comporterà un fabbisogno finanziario di 280.000 euro per l'anno 2023. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennità, l'articolo 1, comma 510, della legge di Bilancio 2023 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Per quanto riguarda le istruzioni contabili, per la rilevazione della misura in esame, prevista dall’articolo 1, comma 510, della legge n. 197/2022, si rinvia alla circolare Inps n. 121/2020 con la quale sono stati istituiti i conti GAU30249, con riferimento agli oneri, e GAU24249, per i recuperi di somme indebitamente erogate. I suddetti conti saranno adeguati nella denominazione, come da allegata variazione al piano dei conti.