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Certificazione parità di genere ed esonero contributivo

Certificazione parità di genere ed esonero contributivo

Le istruzioni operative dell’INPS

di Marinella Perrini

 

La circolare INPS n.137/2022 fornisce le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero - ad essa connessa - introdotta dall’art. l’articolo 5, comma 1, della legge n. 162/2021.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e, nel dettaglio:

  1. gli enti pubblici economici;
  2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  4. gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
  5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  6. i consorzi di bonifica;
  7. i consorzi industriali;
  8. gli enti morali;
  9. gli enti ecclesiastici.

Oltre alla certificazione di parità, il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:

  • - alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • - all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • - al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, riferita al periodo di paga mensile, è pertanto pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).

Ai fini della delimitazione dell’esonero, è necessario fare riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio.

Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Il periodo di riferimento della fruizione dell’esonero è commisurato alla durata della certificazione e decorre dal primo mese di validità della certificazione stessa. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Istituto e a sospendere la fruizione della misura autorizzata. L’INPS, da canto suo, effettuerà i controlli necessari, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari opportunità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per verificare il perdurare dei requisiti di legge in capo a tutti i datori di lavoro ammessi al beneficio.

Con riferimento al quantum, la circolare INPS precisa che l’agevolazione spetta nel limite delle minori entrate contributive, pari a 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022. Qualora tali risorse risultino insufficienti a fare fronte a tutte le istanze presentate dai soggetti legittimati a fruire dell’esonero, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti considerati così da favorire il più ampio accesso alla misura.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro, in possesso della certificazione entro il 31 dicembre 2022, potranno inoltrare apposita domanda all’INPS a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023 avvalendosi del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.