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INPGI all’INPS: costituzione del Polo Nazionale

INPGI all’INPS: costituzione del Polo Nazionale

Con la Circolare 128/2022 l’Inps ha fornito istruzioni relative al trasferimento del fondo INPGI

Di Marinella Perrini

Dal 1° luglio 2022 la gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria in materia di gestione della posizione assicurativa e dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali dei giornalisti, in precedenza svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi), è stata trasferita all’Inps. A partire da tale data, sono pertanto iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

Con la Circolare 128/2022 l’Inps ha fornito alle sue strutture le istruzioni organizzative e operative relative al trasferimento del fondo INPGI allo lo scopo di assicurare l’integrazione organizzativa delle funzioni trasferite e di costituire un nuovo Polo operativo INPGI 1 presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio.

La Circolare, oltre a riportare le modalità di costituzione e le competenze del Polo stesso, estende le modalità di gestione delle denunce contributive e l’alimentazione della posizione assicurativa anche ai periodi anteriori al 1° luglio 2022; detta disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione e di prestazioni creditizie erogate agli iscritti e comunica l’istituzione di un’evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fornisce le indicazioni per l’istruttoria dei ricorsi amministrativi e del contenzioso giudiziario.

Il nuovo Polo nazionale Inpgi 1 è costituito presso la Filiale metropolitana Inps di Roma Flaminio, che assume tutte le competenze relative alla gestione della posizione assicurativa e all’erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti.

In particolare, rientrano nelle competenze del Polo:

- obblighi contributivi per i periodi con competenza ante 1° luglio 2022; 

- gestione anagrafiche aziendali per i periodi con competenza ante 1° luglio 2022;

- gestione delle denunce contributive e alimentazione della posizione assicurativa per i periodi con competenza ante 1° luglio 2022;

- gestione dei crediti contributivi;

- gestione dei verbali ispettivi;

- gestione delle domande di contribuzione volontaria;

- prestazioni pensionistiche e previdenziali;

- gestione delle domande di riscatto e di ricongiunzione ai fini pensionistici e di contribuzione figurativa;

- definizione del primo pagamento dei trattamenti pensionistici;

- pensioni in regime internazionale (in regime UE e di convenzione bilaterale);

- gestione processi di recupero su pensioni;

- gestione delle pensioni pagate all’estero;

- assistenza fiscale 730/4;

- emissione CU 2022;

- trattamenti di disoccupazione;

- ammortizzatori sociali in regime internazionale;

- gestione delle prestazioni creditizie concesse agli iscritti INPGI, dei relativi piani di ammortamento e delle relative trattenute;

- gestione delle richieste Linea INPS e delle attività di consulenza;

- istruttoria dei ricorsi amministrativi.

 

Per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento o liquidate successivamente, anche pro quota, ai giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), viene applicata la disciplina in materia di cumulabilità con i redditi da lavoro prevista per tale fondo. Per l’individuazione del reddito da lavoro autonomo rilevante ai fini del divieto di cumulo sono considerati tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali.

Per i trattamenti di disoccupazione, fino al 31 dicembre 2023 rimangono in vigore le norme già applicate dall’Inpgi, mentre dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, di conseguenza, la disciplina prevista in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

L’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 22 del Regolamento Inpgi spetta ai giornalisti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dalla tutela in argomento i giornalisti che cessano il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni e risoluzione consensuale qualora quest’ultima non sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) secondo le modalità previste all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92.