Riforme pensionistiche e flessibilità
Alcuni dati
Di Marinella Perrini
Le riforme pensionistiche
L’obiettivo comune a tutte le riforme che si sono succedute dal 1992 ad oggi, è stato quello di contenere la dinamica della spesa pensionistica rispetto al PIL, in primo luogo mediante l’aumento dei requisiti di età (ed anzianità) previsti per l’accesso alle prestazioni. Oggi c’è un’unica età di vecchiaia fissata a 67 anni, mentre trenta anni fa era rispettivamente 60 e 55 per uomini e donne. Non ci si è arrivati subito ma attraverso un processo evolutivo, lungo e sofferto, che di seguito si ripercorre sinteticamente.
Riforma Amato (D.lgs. n.503/1992)
- graduale innalzamento dell'età pensionabile e allineamento del regime pensionistico dei pubblici dipendenti e dei Fondi Speciali al regime generale (AGO).
Età pensione di vecchiaia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
|
Fino al 1992 |
.. |
Dal 2002 |
Uomini |
60 |
.. |
65 |
Donne |
55 |
.. |
60 |
Requisito contributivo nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
|
Fino al 1992 |
.. |
Dal 2002 |
Vecchiaia |
15 |
.. |
20 |
Anzianità |
35 |
.. |
35 |
Elaborazioni INPS
Riforma Dini (L. n.335/1995)
Introduzione del sistema contributivo e incremento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 il requisito contributivo, indipendentemente dall'età, è gradualmente innalzato fino al raggiungimento di 40 anni a decorrere dal 2008. Con riferimento alle pensioni di anzianità correlate all'età (pensione di vecchiaia anticipata), l'accesso alla pensione è subordinato al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a 35 anni in aggiunta al compimento di specifiche soglie di età gradualmente più elevate (57 anni nel 2008).
Ulteriori modifiche restrittive vengono introdotte successivamente dalla 449/1997, (Legge finanziaria 1998, c.d. riforma Prodi).
Nel 2004, la Legge 23 agosto 2004, n.243 innalza l'età pensionabile dei lavoratori dipendenti portandola a 60 anni e modifica il regime di decorrenza delle prestazioni, riducendo a due (c.d. "finestre" semestrali) le precedenti quattro finestre di accesso al trattamento pensionistico di anzianità.
Il Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010, ha previsto dal 1° gennaio 2013, l’adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione (di vecchiaia ed anticipata) al fine di sterilizzare gli effetti dell'allungamento della vita media della popolazione.
Innalzamento confermato anche dalla Riforma Fornero che ha previsto l’adeguamento per i requisiti anagrafici e per il requisito contributivo per la pensione anticipata.
Adeguamenti dei requisiti alla speranza di vita (in mesi)
2013-2015 |
2016-2018 |
2019-2020 |
2021-2022 |
2023-2024 |
|
Adeguamenti |
3 |
4 |
5 |
0 |
0 |
Somma adeguamenti |
3 |
7 |
12 |
12 |
12 |
Elaborazioni INPS
Il provvedimento, inoltre, ha introdotto:
- il graduale innalzamento a 65 anni dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego (In attuazione della pronuncia del13 novembre 2008, n. C-46/07 della Corte di giustizia delle Comunità Europee);
- l'introduzione della c.d. "finestra mobile". Il trattamento pensionistico si consegue decorsi 12 mesi (lavoratori dipendenti) e 18 mesi (lavoratori autonomi) dalla maturazione del diritto.
Riforma Fornero (D.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214/2011)
Dal 1° gennaio 2012 ha:
- generalizzato il metodo contributivo di calcolo delle pensioni (anche “i retributivi” avranno il calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1/1/2012 in avanti);
- abolito le pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote. I trattamenti previdenziali vengono ricondotti sostanzialmente a due tipologie: la pensione ordinaria di vecchiaia e la pensione anticipata (abolite le "finestre" di uscita e inglobate nei requisiti);
- viene gradualmente incrementata l'età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti ed autonome del settore privato;
- viene anticipato al 2018 l'anno di convergenza dell'età pensionabile tra donne e uomini: 66 anni oltre agli incrementi per speranza di vita;
- l'accesso "anticipato" alla pensione è in ogni modo consentito con un'anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch'essa indicizzata alla longevità.
Elaborazioni INPS
Ultimi provvedimenti (Quota 100, 102 e sospensione incrementi per anticipata)
L'articolo 14 del dl n.4/2019 convertito con legge n.26/2019, ha introdotto dal 2019 la cosiddetta pensione “Quota 100” con 62 anni di età e 38 anni di contributi (con finestra di 3 mesi per settore privato e 6 mesi per il pubblico) da compiersi entro il 31 dicembre 2021.
Lo stesso provvedimento ha sospeso gli adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026 (art.15) imponendo una finestra mobile di 3 mesi. Il requisito contributivo per la pensione anticipata rimane fermo ai valori del 2018: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.
L’articolo 1, co. 87 della legge n. 234/2021, ha introdotto un canale di uscita per il solo 2022 con 64 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta Quota 102) confermando le finestre mobili differenziate di quota 100 (3/6 mesi privato/pubblico).
Il complesso sistema di regole di accesso alle prestazioni pensionistiche, appena descritto, trova una efficace e sintetica rappresentazione nel valore medio dell’età alla decorrenza nei vari anni (età effettiva di pensionamento).
Nel prospetto e relativo grafico si può apprezzare come dal 1995 in poi l’età media di pensionamento effettivo abbia avuto una sistematica crescita con variazioni particolarmente accentuate negli ultimi anni per le donne.
Nei 26 anni fra il 1995 e il 2020 l’età effettiva degli uomini è aumentata di 8,2 anni e quella delle donne di 7,1 anni.
Le donne hanno oggi un’età media effettiva più alta di quella degli uomini.
Età effettiva alla decorrenza - pensioni INPS *
1995 |
2000 |
2005 |
2010 |
2015 |
2020 |
2022 |
|
Uomini |
55,3 |
58,1 |
60,3 |
60,5 |
62,3 |
63,5 |
63,5 |
Donne |
57,1 |
58,6 |
59,8 |
60,3 |
61,2 |
64,2 |
64,2 |
Complesso |
56,1 |
58,3 |
60,1 |
60,3 |
61,8 |
63,8 |
63,8 |
*Elaborazione su dati del Casellario delle pensioni
Età effettiva alla decorrenza - pensioni INPS *
Elaborazioni INPS
Flessibilità nella disciplina vigente
- Flessibilità nel contributivo
Per gli appartenenti al regime contributivo la Legge “Fornero” ha previsto la possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia con 64 anni (63 originariamente da adeguare alla speranza di vita) e 20 anni di contribuzione con tre anni di anticipo rispetto al requisito ordinario.
Oltre a questi requisiti è necessario raggiungere un importo di pensione pari a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale, cioè 1.310 euro mensili (anno 2022).
Se questo requisito non è soddisfatto il requisito minimo diventa 67 +20 a condizione che la pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale (702 euro).
Se anche questa condizione non è rispettata il requisito di uscita diventa 71 anni di età con 5 anni di contributi effettivi.
In altre parole, chi ha carriere discontinue e/o retribuzioni basse, rischia di non poter accedere alla pensione prima dei 67 anni (o forse più).
- Opzione Donna
Misura sperimentale (non strutturale) particolarmente evocata in questi giorni. I requisiti sono 58 anni per le dipendenti e 59 per le autonome con 35 anni di contributi entro il 31.12.2021.
A questi requisiti si aggiunge una finestra di 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome.Il calcolo della pensione è interamente contributivo ma non viene applicato il requisito di importo minimo.
La pensione gode anche dell’integrazione al trattamento minimo.
- Addetti a mansioni “Gravose”
Benefici introdotti con la Finanziaria 2017 (L.n.232/2016).
Previste 11 attività (da “Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici” a “Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti”) alle quali era riconosciuta la facoltà di conseguire l'ape sociale con dai 63 anni e 36 anni di contributi e la pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica a condizione di avere almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19-esimo anno di età.
Dal 1/1/2018 sono stati inseriti altri quattro profili professionali ( da “Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca” a “Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne”) introducendo il blocco dall'adeguamento alla speranza di vita del 2019 (5 mesi) a condizione di possedere un minimo di 30 anni di contribuzione e non essere titolare, al momento del pensionamento, dell'Ape sociale, avendo svolto dette attività per almeno sette anni negli ultimi dieci precedenti il pensionamento.
Dal 1° gennaio 2022 (L.n. 234/2021) sono state introdotte 23 categorie professionali (che comprendono le precedenti), che hanno diritto all'APE Sociale.
Attualmente i benefici previdenziali risultano differenziati a seconda dei casi:
-le originarie quindici categorie godono dell’APE Sociale, della pensione anticipata per il lavoro precoce e del blocco dell'adeguamento all'aspettativa di vita del 2019;
-quelle incluse nell'Allegato 3 della legge n. 234/2021 godono dell'APE Sociale.
- Addetti ad attività usuranti o notturne
Il D.Lgs. n.67/2011 definisce le attività usuranti o notturne:
-addetti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera ecc.);
-lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»(alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011);
-conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di capienza non inferiore a nove posti;
-lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno.
Il requisito per la pensione anticipata è dato dal raggiungimento di Quota 97,6 con minimo 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi (è escluso il cumulo dei periodi contributivi).
Le attività di cui sopra devono essere state svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Anticipo della pensione e calcolo contributivo
Le agevolazioni appena descritte riguardano i requisiti minimi di accesso alla pensione.
Nessuna norma agevolativa è prevista per il calcolo dell’importo.
Per le prestazioni liquidate in forma contributiva (in prospettiva la totalità delle prestazioni), l’anticipo della pensione comporta diversi effetti riduttivi:
- la mancata rivalutazione del montante contributivo accantonato;
- la mancata contribuzione relativa al periodo di anticipo;
- l’adozione di un coefficiente di trasformazione più basso perché commisurato ad una durata di erogazione maggiore;
- infine, l’effetto della revisione dei coefficienti di trasformazione.
Nelle età con maggiore frequenza di pensionamento, la riduzione dei coefficienti di trasformazione, conseguente all’aumento della sopravvivenza, ha sfiorato il 15% dal momento della prima introduzione e sulla base di una stima calcolata con la mortalità prevista qualche anno fa, può subire ulteriori riduzioni nel periodo futuro nell’ordine di diversi punti percentuali:
Coefficienti di trasformazione nel tempo
Elaborazioni INPS