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Reddito e pensione di cittadinanza

Reddito e pensione di cittadinanza

Requisiti e controlli sul beneficio

Di Marinella Perrini

 

Il Reddito di cittadinanza (RDC) è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, all’esclusione sociale che prevede, per una parte dei beneficiari, anche il collegamento con politiche attive del lavoro. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età ≥ 67 anni, adeguata agli incrementi della  speranza  di  vita, la misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PDC) quale  misura  di  contrasto  alla  povertà delle persone anziane. La disciplina è contenuta nel decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019, che ha istituito la misura, e si compone di tredici articoli per un totale di oltre cento commi, molti dei quali ulteriormente suddivisi in lettere e numeri: è quindi un corpus legislativo particolarmente ricco e vasto.

Requisiti ed obblighi
Il Rdc è erogato agli aventi diritto alla presenza di requisiti anagrafici (cittadinanza e residenza), reddituali e patrimoniali previsti dalla legge. Il possesso dei requisiti, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, contenuti nel TU 445/2000, sono autodichiarati dal richiedente e controllati dalle Amministrazioni interessate che detengono i dati in ragione delle specifiche competenze.

 

CITTADINANZA e RESIDENZA
Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

ISEE
Avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.

PATRIMONIO IMMOBILIARE
Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.

PATRIMONIO MOBILIARE
Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso.

BENI DUREVOLI
Nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei mesi (2 anni se cilindrata >1600 auto >250 moto) eccetto agevolazioni per disabilità.

REDDITO FAMILIARE
Avere un reddito familiare annuo < 6.000€ RDC / 7.560€ PDC. Per la scala di equivalenza.
La soglia per l’accesso è elevata a 9.360 euro annui per la scala di equivalenza nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in affitto. La misura è compatibile sia con il lavoro sia con la disoccupazione, purché il nucleo mantenga i requisiti.

 

Il beneficio economico

Il beneficio economico è una integrazione fino a un determinato livello (soglia per il calcolo). È dato dalla somma di due addendi ≥ 0.

  • QUOTA 1: integra il reddito familiare fino a 6.000 € x per la scala di equivalenza vale a dire max 500 € mensili per il single (per la PDC la soglia è di 7.560€ annui, max 630€ mensili).
  • QUOTA 2: non dipende dalla scala di equivalenza, integra il beneficio di un ammontare annuo pari all’eventuale canone di locazione e fino a un massimo di 3.360 € (1.800 € per la Pensione di Cittadinanza). Per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo, l’integrazione, che non può eccedere la rata annua del mutuo, ha come soglia 1.800 € (RDC/PDC).

Persone beneficiarie, caratteristiche

I dati si riferiscono alle rilevazioni effettuate dall’Istituto ad agosto 2022.

I controlli da effettuare

La legge, in particolare il Dl 4/2019 individua in maniera dettagliata soggetti e modalità di controllo nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

  • Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

La legge di bilancio 2022 ha modificato il sistema dei controlli sui requisiti cittadinanza, residenza e controllo anticipandoli al momento della presentazione della domanda (art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019).

Come previsto dalla legge, dopo che vengono istruite tutte le nuove domande attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione, sia interne che esterne, l’ Inps procede immediatamente alla reiezione di quelle che non risultano in possesso dei requisiti, mentre trasmette tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di approfondimento. I Comuni sono tenuti a riscontrare le richieste entro 120 giorni dalla comunicazione (rectius trasmissione dei flussi). In questo lasso di tempo il pagamento della prestazione è sospeso.

Qualora sia accertato il difetto dei predetti requisiti, l’Istituto procede, a seconda dei casi, a disporre la revoca o la decadenza della prestazione, con conseguente recupero delle somme corrisposte che risultino indebite. Tale iter è operativo già dal mese di marzo 2022 e ha interamente sostituito la prassi in uso già sperimentata, che prevedeva l’invio di liste mensili di controlli alle Sedi per la verifica preventiva dei requisiti di anagrafici.

  • Requisiti economici: reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare

Tali requisiti sono verificati preventivamente dall’Inps attraverso ISEE i cui dati relativi al reddito e patrimonio mobiliare sono accertati e certificati dall’Agenzia delle Entrate, sia pure con riferimento al biennio precedente la data di presentazione della DSU.

Il richiedente ha, comunque, l’obbligo di segnalare le variazioni reddituali e patrimoniali verificatesi nel corso del biennio attraverso la presentazione del modello RdC-com e in questo senso sono stati implementati dall’Istituto controlli preventivi in merito all’avvio delle attività lavorative, in modo da intercettare preventivamente le situazioni a rischio non coerenti con i requisiti, evitando, quindi, l’erogazione di somme indebite.

  • Controlli su attività lavorativa

Il controllo è preventivo e su tutte le domande.

Mensilmente e in maniera preventiva, i richiedenti RdC che non hanno comunicato, al momento della domanda, lo svolgimento di attività lavorative da parte di componenti il nucleo familiare vengono intercettate e respinte.

Il controllo preventivo è operativo dal 2022, per le domande pregresse è stato realizzato un cruscotto specifico per la consultazione delle posizioni a rischio.

  • Controlli sulle dimissioni volontarie

Il controllo è mensile e preventivo: l’accertamento della presenza di dimissioni volontarie senza giusta causa intercorse nell’anno precedente alla data della domanda di RdC, non dichiarate al momento della presentazione della stessa, da parte di almeno un componente del nucleo familiare disoccupato determina la reiezione automatica della domanda.

Altri requisiti

  • Possesso di beni durevoli

È previsto un controllo ex ante su tutte le domande presentate mensilmente, grazie alla Convenzione con Automobile Club d’Italia (Aci) attiva dal mese di febbraio 2020.

  • Assenza di condanne

Il richiedente e i componenti il nucleo non devono essere sottoposti a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stati condannati in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti elencati all’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, come convertito.

Dopo l’introduzione dell’art. 1, comma 75, legge di bilancio 2022, è stato sottoscritto il protocollo operativo tra l’Inps e il Ministero della Giustizia per lo scambio integrale dei dati e l’acquisizione da parte dell’Inps delle informazioni disponibili negli archivi del Casellario per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1, comma 74, della legge n. 234/2021.

Il protocollo è operativo dal mese di maggio 2022: tutte le nuove domande sono verificate dall’Inps al momento della loro presentazione e respinte quelle per le quali si rileva la presenza di una condanna per i reati c.d. ostativi. Per le domande pregresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 4 del 2019 l'Inps, accertata la presenza di condanne per reati ostativi, dispone la revoca del beneficio del Reddito di cittadinanza.

  • Stato detentivo

Nessun componente il nucleo deve essere in stato detentivo, ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.

È in corso di definizione la sottoscrizione di un protocollo operativo tra l’Inps e il Ministero di Giustizia -Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - per regolare le modalità operative dello scambio anche di questi dati.

  • Controllo straordinario sui nuclei monocomponenti di età inferiore ai 26 anni

Si tratta di un controllo su tutte le domande poste in essere dall’Inps per le domande presentate da soggetti di età inferiore a 26 anni appartenenti a nuclei monocomponenti che, invece, risultano essere a carico dei genitori sulla base dei dati a diposizione dell’Istituto. Le prestazioni erogate in questi casi, sono sospese per ulteriori accertamenti ed eventualmente revocate con conseguente recupero delle prestazioni indebite.