Pensioni di fine anno
Calcoli e conguagli 2022
di Marinella Perrini
Nell’attuale contesto nazionale ed europeo, caratterizzato ancora dalle conseguenze di due anni di pandemia da Covid-19 e soprattutto dal conflitto bellico in Ucraina, il Paese deve fronteggiare gli effetti prodotti dai cambiamenti in atto sui sistemi macroeconomici e sulla vita quotidiana degli italiani.
I dati Eurostat registrano un’inflazione record in tutta l’Eurozona, a fronte di un rallentamento costante della crescita.
La guerra tra Russia e Ucraina, iniziata il 23 febbraio, oltre a rappresentare una grave crisi umanitaria e sociale, ha comportato infatti uno shock economico-finanziario, le cui profonde conseguenze si evidenziano nei seguenti aspetti:
- maggiori difficoltà nel reperimento di materie prime e materiali, soprattutto quelli provenienti dai paesi coinvolti, che riducono drasticamente i margini operativi delle imprese, con riflessi negativi sull’attività economica;
- un ulteriore aumento dei prezzi energetici (in particolare gas e petrolio) e dei beni agricoli;
- un forte incremento dell’incertezza, che influenza negativamente la fiducia degli operatori, penalizzando le decisioni di investimento delle imprese e di consumo delle famiglie;
- la crescita del livello di rischio sui mercati finanziari.
Per far fronte questa situazione e all’inflazione il nostro sistema prevede “misure compensative” e, per esempio, già a gennaio di ogni anno un adeguamento delle pensioni. Tuttavia, data la criticità della fase storica, prima ancora di arrivare all’inizio del nuovo anno, circa 16 milioni di italiani titolari di prestazioni pensionistiche beneficeranno dei provvedimenti introdotti con i decreti “Aiuti Bis e Ter”.
Quest’anno, infatti, i pensionati hanno una misura di sostegno che arriva dal Decreto Aiuti bis, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022, che permette ai pensionati di contrastare l'impennata dell'inflazione e il rincaro delle bollette energetiche. L’articolo 21 del Decreto, infatti, prevede l’anticipo della rivalutazione definitiva per l’anno 2021 al 1° novembre 2022 invece che a gennaio dell’anno successivo come avvenuto in passato e un incremento per le mensilità da ottobre a dicembre 2022, compresa la tredicesima, per gli aventi diritto.
Inoltre, il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti ter), ha previsto anche il pagamento di una indennità di 150 euro ai titolari di pensione, di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con un reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro.
Nel dettaglio:
L’anticipo delle rivalutazioni previsto dall’articolo 21 del Decreto Aiuti bis opera su due binari:
- una rivalutazione dello 0,2% a recupero dell’inflazione del 2021, rivolta a tutti i pensionati, pari alla differenza fra l’1,7% di inflazione stimata e l’1,9% di inflazione effettiva nel 2021: tale quota è anticipata a novembre;
- un incremento rispetto al gennaio prossimo del 2% sulla base del calcolo dell’inflazione 2022. Questa misura interessa chi riceve un trattamento pensionistico mensile non superiore a 2.692 euro lordi (35 mila euro l’anno): gli interessati beneficeranno dell’aumento nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e per la tredicesima.
Gli incrementi per fasce di importi possono essere così riassunti:
- da 0 euro a 2.097,40 euro, incremento massimo di 41,95 euro;
Da gennaio 2023 è riconosciuta poi la rivalutazione in base ai dati sull’inflazione del 2022, che si prevede in forte crescita.
A CHI SPETTA |
A CHI NON SPETTA |
Gestione pubblica |
Indennità di accompagnamento; |
FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) |
Indennità per ciechi parziali; |
Gestione dei lavoratori autonomi |
Indennità per ciechi assoluti; |
Gestione sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive |
Indennità di comunicazione; |
Prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente |
Indennità di frequenza; |
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri |
Indennità di talassemia |
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata |
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pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 |
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Pensioni dirette e ai superstiti, anche integrate al trattamento minimo |
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Trattamenti erogati dall’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi |
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Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi e aggiuntivi |
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Pensioni di inabilità e assegno mensile di assistenza |
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Pensione per sordi e per ciechi |
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Sulle pensioni INPGI è già stata applicata la perequazione definitiva per il 2021 (1,9%) prima del trasferimento all’INPS, per cui esse sono escluse dall’ulteriore ricalcolo
Per queste misure l’INPS fa sapere che non sarà necessario fare una domanda; il conguaglio sarà applicato in automatico sull’importo percepito e sarà segnalato sul cedolino della pensione, con le seguenti voci:
- “Incremento D.L. Aiuti bis” per l’incremento del 2%;
- “Conguaglio arretrati” per la perequazione allo 0,2%;
- “IND. UNA TANTUM D.L. AIUTI TER” per l’indennità 150 euro.
L’incremento del 2% sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non sarà corrisposto alcun incremento su tale mensilità.
L’incremento del 2% degli assegni pensionistici è attribuito in misura differente a seconda dei diversi importi cumulati di pensione. Nel dettaglio, il calcolo viene effettuato sulla base delle percentuali di perequazione previste per la rivalutazione delle pensioni secondo i seguenti criteri:
- il 100% dell'indice di rivalutazione per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo. In questo caso l'incremento sarà del 2%;
- il 90% dell'indice di rivalutazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- il 75% dell'indice di rivalutazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo e fino a 2692 euro;
- tra 2692,01 e 2744,44 opera la clausola di salvaguardia come sopra esposta.
Gli aumenti previsti saranno compresi tra 10 e 52,44 euro al mese.
Ad essere interessati dall’incremento del 2% delle pensioni sono circa 11,5 milioni di cittadini.