Loading color scheme

Ordinanze-ingiunzioni per omesse ritenute previdenziali

Ordinanze-ingiunzioni per omesse ritenute previdenziali

Le novità del procedimento sanzionatorio INPS

di Marinella Perrini

 

Con il messaggio Hermes n. 3516 del 27 settembre 2022, l’Inps ha illustrato le nuove indicazioni operative sulle omesse ritenute previdenziali disposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che incidono in maniera sostanziale sul procedimento sanzionatorio e sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare ai trasgressori con l’ordinanza-ingiunzione.

Sulla base delle determinazioni del Ministero, infatti, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, previsto dall’art. 16 della legge n. 689/1981, per via delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 8/2016, non trova applicazione per i seguenti motivi:

- il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, entro il quale effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, è incompatibile con il termine entro il quale è ancora possibile effettuare il versamento delle ritenute con effetto estintivo del procedimento sanzionatorio (tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione);

- la misura della sanzione ridotta, determinata in euro 16.666 (ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro), comporta l’impossibilità di irrogare una sanzione amministrativa di importo inferiore a essa e, in conseguenza, di graduare la stessa a partire dalla misura minima edittale di 10 mila euro prevista dalla norma.

 

Per il regime sanzionatorio intertemporale, il Ministero ha chiarito che nei procedimenti penali non ancora definiti per le violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, è data facoltà all’ingiunto di pagare la sanzione amministrativa in misura ridotta, qualora la stessa risulti più favorevole di quella pari a metà della sanzione.

Gli atti segnalati ai competenti Uffici giudiziari dalle Strutture territoriali, per effetto della previsione di depenalizzazione e sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuto irrevocabile, sono restituiti all’autorità amministrativa.

Per gli atti di accertamento della violazione non ancora notificati, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, le Strutture territoriali dell’Inps, prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, dovranno notificare agli interessati gli estremi della violazione, riportando nell’atto la possibilità di procedere, entro 60 giorni dalla notificazione, al pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Il responsabile dovrà essere ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta, se più favorevole.

Per gli atti di accertamento della violazione già notificati, l’Inps dovrà comunicare agli interessati l’importo della sanzione, specificando che il procedimento sanzionatorio sarà estinto se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il responsabile effettuerà il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione indicata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta.

L’esclusione dell’applicazione dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha come effetto la rimodulazione dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con la notifica dell’ordinanza-ingiunzione, consentendo la loro determinazione a partire dal minimo fissato in euro 10 mila euro.

Le ordinanze-ingiunzioni in corso di emissione o emesse e non notificate alla data di pubblicazione del messaggio n. 3516 dell’Inps dovranno prevedere l’irrogazione di una sanzione amministrativa determinata, tenendo conto dell’importo delle ritenute omesse e delle eventuali reiterazioni della violazione, secondo i criteri di calcolo riportati nell’allegato del messaggio.

 

Per le ordinanze-ingiunzioni già regolarmente notificate e non opposte, le Strutture territoriali dell’Istituto provvederanno in autotutela a rettificare l’importo della sanzione irrogata con l’ordinanza-ingiunzione con le seguenti modalità:

  1. Per le violazioni riferite a periodi fino al 2015: sussistendo le condizioni per l’applicazione del regime intertemporale, la rettifica conterrà l’importo della sanzione rideterminata con i criteri di calcolo riportati nell’allegato e l’indicazione della possibilità di effettuare il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, di una somma pari alla metà della sanzione rideterminata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta. In caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura intera ridetermina sulla base dei predetti criteri.
  2. Per le violazioni riferite a periodi dal 2016: la rettifica conterrà l’importo della sanzione come rideterminata con i criteri di calcolo riportati nell’allegato e l’indicazione della possibilità di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica con l’avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si porterà ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura ridetermina sulla base dei predetti criteri.

La rideterminazione dell’importo dovrà essere operata anche nei casi in cui il responsabile, anteriormente alla data di pubblicazione del messaggio INPS, abbia fatto richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa irrogata ovvero, alla stessa data, abbia già ottenuto l’accoglimento della medesima. Ciò comporterà, ovviamente, la rideterminazione del piano di ammortamento.