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OPEN DATA

OPEN DATA

Un nuovo approccio culturale

di Marinella Perrini

 

Gli open data costituiscono un modello di gestione dell’informazione, diretta espressione dell’open government, ovvero delle politiche pubbliche volte alla trasparenza, alla partecipazione e all’espansione dei diritti di cittadinanza.

In Italia il passaggio all’open government è stato definitivamente sancito attraverso:

- l’adozione del FOIA (Freedom of information act) e dell’art. 5 del decreto legislativo n.33/2013, che ha stabilito il principio della generale accessibilità dei dati della pubblica amministrazione in attuazione del principio di trasparenza inteso come diritto dei cittadini alla partecipazione e al controllo dell’agire amministrativo;

- i piani di azione nazionali sull’open government e, in particolare, del quarto piano d’azione che pone l’accento sulla necessità di un approccio orizzontale e partecipativo ai processi decisionali pubblici a supporto della sostenibilità del sistema amministrativo;

- il CAD (codice dell’amministrazione digitale) con il quale è stato dato avvio al processo di liberalizzazione dei dati e delle informazioni.

In particolare, l’art. 2 del CAD ha espressamente previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di assicurare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione e la fruibilità dei dati in formato digitale secondo un approccio cd. Open data by default alle informazioni della pubblica amministrazione che supera quello della Legge n. 241/90 nella misura in cui gli open data non sono più un’eccezione, ma una regola.

Secondo questo nuovo approccio i dati sono quindi:

  • aperti e disponibili sulla base di licenze d’uso. In quest’ottica il cd. decreto trasparenza ha escluso l’adozione di licenze d’uso che impongono eccessive restrizioni ammettendo solo i vincoli relativi alla citazione della fonte e all’integrazione del dataset;
  • accessibili e corredati di metadati;
  • resi disponibili gratuitamente o a costi marginali.

All’Agid (l’Agenzia per l’Italia digitale) il CAD affida il compito di supportare le pubbliche amministrazioni nel processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo e rendere tale processo omogeneo a livello nazionale.

In particolare, Agid agisce per (art. 14 e 50 del CAD):

- l’individuazione dei principi, degli obiettivi e del piano di attuazione per la produzione e il rilascio di dati aperti;

- la redazione di linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico che vengono periodicamente definite e aggiornate in base allo scenario internazionale sugli open data;

- la promozione della cultura degli open data;

- la definizione degli standard per la metadatazione.

Nel processo di apertura dei dati, quindi, Agid ha previsto la verifica preliminare da parte della PA di una serie di condizioni sia di carattere giuridico che di carattere tecnico. Tra le condizioni giuridiche il limite più rilevante è rappresentato innanzitutto dai dati personali. Sul punto la normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs n.196/2003 così come modificato dal Regolamento EU per la protezione dei dati personali recepito in Italia con il Decreto Legislativo n. 101 del 2018) limita l’utilizzo e il trattamento dei dati personali ai compiti di interesse pubblico, ovvero al rispetto dei principi di finalità, necessità, pertinenza e non eccedenza con gli scopi da perseguire, prevedendo l’obbligo per il gestore dell’informazione di realizzare una completa anonimizzazione ai fini del riutilizzo.

Altro limite giuridico nel processo di apertura dei dati è quello della proprietà intellettuale. Sul punto la direttiva PSI (Public Sector Information) del 2003 prevede che i principi di condivisione e riutilizzo dei dati non possano costituire un limite all’esercizio del diritto d’autore e che, pertanto, è escluso il riutilizzo di dati soggetti a diritti di proprietà industriale (brevetti, disegni e modelli registrati).

Tra le condizioni di carattere tecnico, l’Agid ha impartito le prescrizioni relative al modello da utilizzare per il rilascio dei dati aperti prevedendo un percorso graduale di adozione degli open data secondo la scala Bernes-lee dei formati e dei gradi di accessibilità e gestione (il cd. Modello a 5 stelle). L’Agenzia ha, inoltre, definito un profilo nazionale dei metadati allo scopo di favorire l’interoperabilità semantica di dati e servizi in un contesto omogeneo di accesso e scambio delle informazioni tra pubbliche amministrazioni.

Con il Decreto Legislativo n.200/2021, entrato in vigore lo scorso 15/12/2021, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1024, la cosiddetta Direttiva Open Data, attraverso la quale sono state introdotte numerose novità nelle disposizioni normative in tema di apertura dei dati e documenti del settore pubblico tra le quali:

- la disponibilità di dati dinamici e del loro accesso in tempo reale mediante mezzi tecnici adeguati;

- l'aumento dell'offerta di dati pubblici utili a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche o a partecipazione pubblica, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e/o che finanziano la ricerca e imprese private che svolgono pubblici servizi;

- l’individuazione di dati di elevato valore.

Sulla scorta di tale recepimento, l’Agid ha elaborato nuove linee guida sull’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, per le quali Il 17 luglio scorso si è conclusa la fase di consultazione pubblica, prodromica alla emanazione.