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Esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator

Esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator

Agevolazione riconosciuta ai datori contraddistinti dal Codice ATECO 2007,  divisione 79

di Marinella Perrini

 

Per il periodo di competenza aprile 2022-agosto 2022 l’articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ha previsto al comma 2-ter l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

L’esonero contributivo è fruibile entro il 31 dicembre 2022 e ne sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

Si tratta di un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, riparametrato ed erogato su base mensile, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi.

L’agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro contraddistinti, secondo quanto previsto dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 in materia di classificazione dei datori di lavoro, dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.

Ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari di questa agevolazione, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa l’INPS ha attribuito il codice di autorizzazione (CA)2J che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

L’attribuzione del codice (CA)2J consente ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche finalizzate all’esatta quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

L’esonero è riconosciuto nel limite delle minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 in quanto concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, ed è subordinato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Pertanto, il numero di mesi di concessione (fino a un massimo di cinque) del beneficio per ogni datore di lavoro –  per il periodo aprile 2022-agosto 2022 – sarà individuato sulla base della totalità della platea dei beneficiari a cui sia stato attribuito il CA2J e nel rispetto del limite di spesa totale dei 56,25 milioni di euro per l’anno 2022.

L’INPS emanerà successive istruzioni relative alla compilazione del modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), affinché ciascun datore di lavoro con codice CA2J possa fornire le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante.