Dati statistici INPS
Quando la fruizione è a richiesta
di Marinella Perrini
L’INPS mette a disposizione degli stakeholder il proprio patrimonio statistico e informativo.
Il Regolamento INPS (delibera 51/2022 del Consiglio di Amministrazione), che disciplina gli Osservatori statistici e gli Open Data pubblicati sul sito web dell’Istituto, prevede anche la possibile fornitura di dati statistici ed elementari su richiesta.
Tra le modalità per la fornitura dei dati il regolamento prevede:
- File campionari di microdati (MFR) anonimizzati per la ricerca e messi a disposizione gratuitamente, su motivata richiesta, agli enti di ricerca. La creazione e la fornitura di questi file è predefinita.
- File standard censuari per la ricerca, che fanno riferimento ai principali fenomeni economico-sociali quali ad esempio la dinamica d’impresa e la sua forza lavoro, le storie lavorative e le dinamiche di povertà e disuguaglianza. Questi file, periodicamente aggiornati, vengono messi gratuitamente a disposizione di Università, enti di ricerca e organismi internazionali che ne facciano motivata richiesta presentando il progetto di ricerca per il quale si chiede l’approfondimento.
- Fornitura personalizzata di dati aggregati non ricavabili dagli osservatori e dagli Open data.
Quest’ultimo tipo di informazioni si caratterizza per non essere ricavabile dagli Osservatori statistici e dagli Open data pubblicati sul sito dell’Inps e per essere personalizzata, ovvero elaborata in base alla richiesta avanzata di specifica analisi.
Anche per ottenere dati aggregati è necessario presentare una motivata richiesta. Possono accedervi Istituzioni pubbliche non facenti parte del SISTAN, Uffici Studi di Organismi internazionali, Organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali e organi di stampa.
Tuttavia, al contrario dei file standard, la mancata predefinizione dell’elaborazione comporta un costo per l’Istituto a fronte del quale per la loro fornitura viene richiesto un rimborso spese.
La fornitura dei dati INPS avviene previa accettazione delle condizioni di utilizzo stabilite dall’Istituto. L’articolo 6 del regolamento stabilisce, infatti, il divieto di utilizzare le informazioni per scopi diversi da quelli inerenti le proprie finalità istituzionali o di ricerca e l’obbligo di citare la fonte dei dati.
I tempi di fornitura non sono specificati in quanto essi sono determinati di volta in volta sulla base della complessità della richiesta avanzata e la valutazione discrezionale dell’amministrazione nel non aggravio delle attività istituzionali.