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Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori

Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto fornendo indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.

A cura di Laura Ferrari

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro,con la nota prot. 299/2017/RIS del 28 novembre 2017,è intervenuto fornendo indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, al fine di rendere più celeri le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e uniformare l’operatività degli Uffici Territoriali. 

Questo chiarimento si è reso necessario alla luce delle numerose istanze da parte di imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.

L’Ispettorato precisa che l’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

L’INL ritiene che tali impianti, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato art. 4.“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (…) .”

L’Ispettorato invita inoltre a tenere in considerazione che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento. Alla luce di ciò l’Ispettorato, in conclusione della presente nota,  in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, invita gli Uffici territoriali a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.