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Compatibilità delle indennità di disoccupazione con altri redditi

Compatibilità delle indennità di disoccupazione con altri redditi

L’Inps, con la circolare 174/2017, è intervenuta fornendo chiarimenti sulla compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e di reddito.

A cura di Laura Ferrari

L’Inps, con la circolare 174/2017, è intervenuta fornendo chiarimenti sulla compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e di reddito. Tali chiarimenti, che ha precisato l’Istituto sono da intendersi applicabili anche ai casi residuali di ASpI e Mini ASpI, si sono resi necessari per garantire equità verso la platea di utenti e per fornire istruzioni operative univoche agli operatori dell’Istituto in ordine ai numerosi casi di seguito riportati schematicamente.

Compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali

Pur a fronte dell’assimilazione delle somme percepite, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente, l’Inps non ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa. Tali remunerazioni sono pertanto interamente cumulabili con l’indennità NASpI. Il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.

Redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

Gli stessi sono qualificati come redditi diversi e sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI. Il beneficiario della prestazione non è pertanto tenuto ad inoltrare comunicazioni all’INPS relative all’attività, ai relativi compensi e ai premi.

Compensi da prestazioni di lavoro occasionale (d.l. 50/2017)

Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale per importi non superiori a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Diversamente, per tutti i casi che seguono, per i quali è prevista la compatibilità parziale con riduzione dell’indennità entro limiti differenti a seconda delle tipologia di reddito e attività lavorativa, il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI, se la suddetta attività risulta essere preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Titolari di borse di studio e assegni di ricerca

L’attività di tali figure è stata ricondotta ad attività lavorativa, tanto da riconoscere alle stesse un indennizzo per gli eventi di disoccupazione involontaria. Trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del d.lgs. n.22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto, il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

Redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse di previdenza

È ammessa compatibilità tra la NASpI e il reddito derivante da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura prevista dall’art.10 del d.lgs 22/2015 per il lavoratore che percepisca redditi di lavoro autonomo o impresa individuale. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società

Si tratta di redditi assimilati a lavoro dipendente e trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 8.000.

Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.)

Per i soci e i familiari nonché i soci accomandatari che svolgono attività con carattere di abitualità e prevalenza e anche i soci accomandanti che svolgono attività in qualità di coadiutori, iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina di cui all’art.10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800.

Soci di società di capitali

Per i soci di società per azioni e di società in accomandita per azioni con produzione di redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma di impresa individuali non iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura e analogamente per i promotori e i soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono utili in assenza di svolgimento di attività lavorativa, l’INPS ritiene possano percepire la prestazione per intero.

Diversamente, per i soci di società a responsabilità limitata, iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività è pari a € 4.800.