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I chiarimenti della COVIP sulla quota del Tfr da conferire alle forme pensionistiche complementari

I chiarimenti della COVIP sulla quota del Tfr da conferire alle forme pensionistiche complementari

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione fornisce chiarimenti ed indicazioni operative alla luce delle recenti novità normative in materia di previdenza complementare.

A cura di Laura Ferrari

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione  - COVIP -  con la circolare n. 5027 del 26 ottobre 2017 è intervenuta per fornire chiarimenti ed indicazioni operative alla luce delle recenti novità normative in materia di previdenza complementare. La legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 in vigore dallo scorso 29 agosto 2017, tra le varie disposizioni, con art. 1 comma 38 ha modificato l’ art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 252/2005, che disciplina delle forme pensionistiche complementari, aggiungendo al predetto comma relativo all’adesione su base collettiva, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la  percentuale  minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale».

Nel merito, la COVIP chiarisce che le nuove disposizioni legittimano la possibilità per le fonti istitutive di modulare la quota di Tfr da destinare ai fondi pensione. Le stesse si inseriscono nell’ambito del comma 2 dell’art. 8 del d.lgs 252/2005 che già prevede che siano i contratti e gli accordi a definire la modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e lavoratore stesso, per i lavoratori dipendenti che aderiscono, su base collettiva, ai fondi pensione. La Commissione è portata a ritenere che per “accordi” si intendano tutte le fonti istitutive abilitate a disporre della quota di Tfr da destinare alla previdenza complementare previste dalle lettere a) ed e ) del comma 1 art. 3 (contratti e accordi collettivi, anche aziendali , accordi fra soci di cooperative). In aggiunta, per i rapporti di lavoro non disciplinati da contratti o accordi collettivi anche aziendali e per i quali i legislatore ammette il regolamento aziendale quale fonte istitutiva, la Covip ritiene consentito che  i medesimi regolamenti possano anche disporre in merito alla quota di TFR da destinare alla previdenza complementare. Viene di fatto legittimata la possibilità di definire più quote percentuali alternative di Tfr, nell’ambito della quota minima che potrebbe essere anche pari a zero, rimettendo agli aderenti destinatari dell’accordo la scelta della quota da versare, senza pregiudizio della facoltà di disporre comunque della quota integrale. In difetto di indicazioni circa la quota di Tfr da destinare, il conferimento deve intendersi corrispondente al cento per cento del Tfr annualmente maturato.

La Commissione, chiarendo inoltre la posizione dei soggetti già iscritti ad una forma pensionistica complementare che conferiscono integralmente il Tfr ai fondi pensione, tenendo conto della ratio della norma orientata a una maggiore flessibilità, reputa che gli stessi possano, in presenza di successive determinazioni delle fonti istitutive, scegliere di devolvere, per i flussi futuri, la percentuale fissata negli accordi. Per la medesima ragione la COVIP ritiene altresì che in presenza di una scelta di conferimento dell’intera quota del Tfr maturando, anche in presenza di previsioni che fissino una percentuale minima, possa essere successivamente modificata in favore della devoluzione parziale. Tale novità non incide in alcun modo sul meccanismo del silenzio-assenso del medesimo art 8 del d.lgs 252/2005. L’adesione secondo modalità tacite comporterà l’adesione totale. Tuttavia anche tali soggetti potranno esprimere successivamente all’adesione tacita, la volontà di devolvere al fondo la sola quota fissata dalle fonti istitutive.

Non hanno invece effetto innovativo le predette disposizioni relativamente agli iscritti alla previdenza obbligatoria ante 29 aprile 1993 per i quali la mancata previsione da parte degli accordi di una quota minima da destinare alla previdenza complementare, non comporterà il versamento integrale del Tfr.