Sicurezza nel Lavoro autonomo

Il lavoro autonomo è soggetto al Testo Unico sulla sicurezza 81/2008 ?
A cura di Nestore D’Alessandro
Il lavoro autonomo è soggetto al Testo Unico sulla sicurezza 81/2008 ?
Di solito quando si parla di sicurezza sul lavoro,si pensa ad aziende con lavoratori dipendenti e non, al DVR ai corsi per lavoratori, ai corsi per Rspp ,Rls e quant’altro, non associando la sicurezza nell’ambito lavorativo a chi lavora in proprio.
L’Art. 21 del testo unico parla invece specificatamente di chi presta la propria opera,anche se con lavoro autonomo, in un dato contesto lavorativo. L’articolo in questione è diviso in due: parte obbligatoria e parte facoltativa. La parte obbligatoria prevede: Utilizzo di attrezzature a norma e idonei dispositivi di protezione individuale, tesserino identificativo in caso di appalto. La facoltativa invece prevede la partecipazione ai corsi e sottoporsi a visita medica, anche se, per l’uso di alcune attrezzature è previsto che si debba possedere l’abilitazione e quindi la partecipazione a corsi specifici e ai conseguenti corsi di aggiornamento diventa obbligatoria. Queste attrezzature sono elencate nell’accordo Stato -Regioni nell’accordo del 22/02/2012 e sono: Piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo. L’Accordo parla specificatamente di Operatori, quindi anche chi si trova a prestare la propria opera in forma autonoma e si avvale delle attrezzature citate deve necessariamente esserne abilitato all’uso anche se dette attrezzature non sono di sua proprietà (chi le affitta o le concede in uso deve comunque sincerarsi che chi si servirà del macchinario sia in possesso dell’abilitazione) A rafforzare quanto detto, interviene l’art. 26 del testo unico che recita: Il datore di lavoro in caso di affidamento lavori a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda : Verifica l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi in base ai lavori, tale verifica è eseguita con le seguenti modalità:
1) Acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato
2) Acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
3) Fornisce agli stessi soggetti informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare.
Occhio quindi all’affidamento di lavori in appalto perché eventuali sanzioni potrebbero colpire sia il lavoratore autonomo in difetto che l’affidatario distratto.