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Lavoro accessorio: indicazioni Inps sulle modalità di rimborso dei versamenti effettuati dopo il 17 marzo 2017

Lavoro accessorio: indicazioni Inps sulle modalità di rimborso dei versamenti effettuati dopo il 17 marzo 2017

A seguito dell’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio consentendo però fino al 31 dicembre 2017 di usufruire di un periodo transitorio e continuare ad utilizzare i voucher acquistati precedentemente all’abrogazione.

A A cura di Laura Ferrari

A seguito dell’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio, avvenuta con decreto legge n. 25/2017, successivamente al 17 marzo 2017 non è stato più possibile acquistare voucher, consentendo però fino al 31 dicembre 2017 di usufruire di un periodo transitorio e continuare ad utilizzare i voucher acquistati precedentemente all’abrogazione. 

L’Inps, riscontrando versamenti successivi a tale data relativi ai voucher telematici, con il messaggio n. 1652/2017, ha precisato che gli importi versati tramite bollettino postale, bonifico, modello F24 e portale dei pagamenti successivamente al 17 marzo 2017, non si sarebbero potuti utilizzare e che sarebbero stati rimborsati a cura delle proprie strutture territoriali. L’Istituto è quindi intervenuto il 7 novembre 2017 fornendo, con il messaggio n. 4405, le indicazioni operative per procedere con la richiesta di rimborso. I committenti interessati potranno pertanto presentare domanda di rimborso presso le sedi Inps utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato a cura della struttura territoriale che lo ha ricevuto. Contestualmente il committente dovrà comunicare:

1.      tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);

2.      data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;

3.      per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;

4.      per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

 

Sarà inoltre necessario allegare la ricevuta dei versamenti effettuati ad eccezione dei versamenti con F24, per i quali l’allegazione rimane meramente facoltativa.

La sede territoriale dell’Istituto, utilizzando l’applicativo informatico appositamente predisposto, dopo aver effettuato le dovute verifiche,  provvederà ad emettere il rimborso, nel rispetto delle istruzioni fornite nel messaggio  n. 10500/2011.