Sgravio contributivo conciliazione vita-lavoro e istruzioni operative Inps

L'INPS ha illustrato le modalità di attribuzione dello sgravio contributivo previsto dal Decreto Interministeriale 12 settembre 2017.
A cura di Mario Cassaro
Con circolare 3 novembre 2017, n. 163 l'INPS ha illustrato le modalità di attribuzione dello sgravio contributivo previsto dal Decreto Interministeriale 12 settembre 2017, previsto a favore dei datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.
L'art. 25 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha previsto, per il triennio 2016-2018, uno sgravio contributivo per incentivare la contrattazione di II livello alla promozione di misure per accrescere la conciliazione tra vita professionale e vita privata.
Il beneficio è riconosciuto unicamente ai datori di lavoro privati in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni seguenti:
· possesso del DURC e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
· deposito di un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori;
· gli istituti di conciliazione devono essere minimo 2 tra quelli indicati nell’art. 3 del D.L. n. 12 settembre 2017, di cui almeno 1 rientrante o nell’area di intervento genitorialità (A) o nell’area di intervento flessibilità organizzativa (B) previste nella tabella seguente:
Area genitorialità (A) |
Area flessibilità organizzativa (B) |
Welfare aziendale (C) |
- Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità; - Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità; - Previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali; - Percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità; - Buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting. |
- Lavoro agile; - Flessibilità oraria in entrata e uscita; - Part-time; - Banca ore; - Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti |
- Convenzioni per l'erogazione di servizi time saving; - Convenzioni con strutture per servizi di cura; - Buoni per l’acquisto di servizi di cura. |
· Il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al 70% della media dei lavoratori occupati nell’anno civile precedente.
Per poter beneficiare dello sgravio contributivo è necessario che il contratto collettivo aziendale sia depositato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con modalità telematica sul portale ministeriale www.cliclavoro.gov.it.
Lo sgravio consiste in una riduzione contributiva a favore del datore di lavoro, sulla base del numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi e alla loro dimensione aziendale, pertanto non è parametrato alla retribuzione dei lavoratori.
Il calcolo della misura tiene conto delle risorse finanziarie disponibili per il numero dei datori di lavoro ammessi nell'anno e di una ripartizione delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro. Si ricorda che il datore di lavoro va inteso sempre come soggetto unitario, identificato dal codice fiscale, a prescindere dall'eventuale pluralità di posizioni contributive INPS. Lo sgravio è ammesso nel limite di un importo pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell'anno che precede la domanda. L'ammissione al beneficio avviene a decorrere dal 30° giorno successivo al termine per la presentazione delle istanze che devono contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto di cui alla lett. b) presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro territorialmente competente;
d) il codice deposito contratto (17 cifre ricevute al momento del deposito telematico);
e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale del 12 settembre 2017.
Dopo aver inviato l'istanza, l’INPS provvederà al controllo dell'avvenuto deposito del contratto aziendale, al calcolo della misura del beneficio spettante ed alla concessione del codice di autorizzazione"6J" che assume il significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.L. 12.09.2017”.
Per le domande presentate nel 2017, il conguaglio dello sgravio deve essere effettuato sulle denunce dei mesi di competenza gennaio e febbraio 2018, su una o due mensilità e qualora il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda, l'importo potrà essere compensato con modello F24. I datori di lavoro interessati, esporranno all'interno del flusso UniEmens il codice causale “L901”.
Lo sgravio spetta per i contratti aziendali stipulati dal 1 gennaio 2017 al 31 agosto 2018 e ciascun datore di lavoro può usufruirne una sola volta nel biennio 2017-2018. La data di sottoscrizione e di deposito del contratto deve essere ricompresa tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 ottobre 2017, la domanda deve essere presentata entro il 15 novembre 2017.
L'INPS forniràulteriori istruzioni in ordine alle domande a valere sulle risorse destinate all’anno 2018 con una successiva circolare.