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Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione

Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione

La crescita dell’occupazione registrata nell’ultimo periodo in Italia, si è registrata anche nel settore del Commercio e Terziario.

A cura di Francesco De Santo

La crescita dell’occupazione registrata nell’ultimo periodo in Italia dovuta soprattutto all’aumentare del numero dei contratti a tempo determinato, si è registrata anche nel settore del Commercio e Terziario grazie anche agli effetti degli strumenti messi a disposizione dalla Contrattazione Collettiva che ha previsto la possibilità per le imprese entro il 31 Dicembre 2017 di ricorrere al Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione.

Tutte le imprese che esercitano attività riconducibili al settore Commercio o Terziario e che applicano il CCNL Commercio Confcommercio possono stipulare solo una volta con il medesimo lavoratore il Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione per una durata massima di 12 mesi.

Il lavoratore per poter essere assunto con tale contratto deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

1)    Non avere un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

2)    Abbia completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo;

3)    Abbia esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito.

Mediante la stipula del contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione il datore di lavoro ha la possibilità di inquadrare il lavoratore per i primi 6 mesi in 2 livelli inferiori e per il restante periodo in 1 livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione, con conseguente riduzione e riproporzionamento del trattamento economico del lavoratore. Nel caso in cui tale contratto allo scadere venga trasformato a tempo indeterminato, il lavoratore sarà inquadrato ancora in 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi. Per i lavoratori assunti al 6° livello, l’inquadramento ed il relativo trattamento economico saranno al 7°livello per i primi 6 mesi ed al 6° livello per i restanti 6 mesi, nonché per l’eventuale periodo di 24 mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato.  

Con l’attivazione del contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione, il datore di lavoro avrà l’onere di erogare al lavoratore una formazione per almeno 16 ore che dovranno essere evidenziate nel LUL.