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Lavoro agile, primi chiarimenti dall'INAIL

Lavoro agile, primi chiarimenti dall'INAIL

L'INAIL fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito alla copertura assicurativa ed alla tutela in materia di infortuni e malattia professionale relative al lavoro agile.

A cura di Mario Cassaro

 

Con circolare 2 novembre 2017 n. 48, l'INAIL fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito alla copertura assicurativa ed alla tutela in materia di infortuni e malattia professionale relative al lavoro agile.

Ricordiamo che il lavoro agile, disciplinato dagli articoli 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in vigore dal 14 giugno 2017, si configura come una modalità di lavoro subordinato, stabilita con accordo scritto obbligatorio tra le parti e caratterizzata dall'effettuazione di prestazioni lavorative in parte all'interno ed in parte all'esterno dei locali aziendali, secondo gli unici vincoli di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, come stabilito dalla contrattazione di settore.

Tra le perplessità sollevate nei primi mesi di vigenza della predetta nuova modalità di lavoro, notevole interesse hanno destato gli aspetti legati al rischio di infortuni sul lavoro ed alla disciplina applicabile in tali casi.

Con la menzionata circolare, l'INAIL fornisce alcuni principi base, in sintesi:

- la lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella ordinariamente effettuata all'interno dell'azienda, pertanto nessuna variazione tariffaria è necessaria in mancanza di una concreta variazione del rischio, in caso contrario è necessario presentare denuncia di esercizio con le consuete modalità online;

- la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è riconosciuta allo stesso modo in cui viene riconosciuta alla generalità dei lavoratori che prestano attività all'interno e si applica agli infortuni occorsi sul luogo di lavoro ed a quelli occorsi in itinere; in quest'ultimo caso la scelta del luogo della prestazione deve essere dettata da esigenze connesse alla prestazione lavorativa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative ed è altresì necessario che risponda a criteri di ragionevolezza. In tale ambito la circolare precisa che l'accordo stipulato obbligatoriamente tra datore di lavoro e lavoratore rappresenta lo "strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio–temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche. La mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo in ordine ai predetti elementi, nonché in generale a quanto previsto dal citato articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 comporta che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali.";

- stante l'obbligo di garantire parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in modalità agile e lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, nulla cambia in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo che, per gli addetti al lavoro agile continua ad essere individuata nella retribuzione effettiva prevista per la generalità dei lavoratori.

Infine, al fine di monitorare il ricorso alla modalità di lavoro agile, la circolare informa che a partire dal 15 novembre 2017 sarà disponibile, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito modello per comunicare la sottoscrizione di accordi per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. I contenuti del modello saranno comunicati all'Istituto onde consentire la cooperazione applicativa tra gli enti.