Crisi d’impresa, arriva la riforma

La crisi economica e finanziaria ha prodotto effetti devastanti sul tessuto economico italiano.
A cura di Pietro Latella
La crisi economica e finanziaria, che si è abbattuta sull’economia del nostro paese dal 2008, ha prodotto effetti devastanti sul tessuto economico italiano. Basti pensare che nel nostro paese, dal 2008 al 2014, sono fallite 82.000 imprese con la perdita di 1 milione di posti di lavoro.
Le imprese, investite dalla crisi ed evidentemente impreparate, sono state costrette a dover fare i conti con quel fenomeno che oggi conosciamo come “crisi d’impresa”, il cui acuirsi nel tempo, nella maggior parte dei casi, ha costretto molte imprese al fallimento.
Nell’ordinamento italiano, il concetto di “crisi di impresa”, non ha riscontrato in passato una precisa collocazione. Spesse volte, infatti, lo stesso veniva erroneamente confuso con concetto di “insolvenza”, nonostante le due fattispecie fossero molto differenti tra loro.
Soltanto con la legge n.155 del 19/10/2017, in vigore dal 14/11/2017, viene di fatto riconosciuta la fattispecie giuridica della “crisi di impresa”, delegando il Governo affinché provveda ad una riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012.
Nello specifico, l’art.2 lett. c), introduce una specifica definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Un ulteriore e interessante elemento di innovazione della norma è rappresentato dalla previsione di adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, nonché, eventualmente, l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
L’obiettivo della norma è quello di incentivare le misure di prevenzione della crisi d’impresa, piuttosto che regolamentarne le successive fasi di liquidazione.
E’ proprio con questo intento che l’art. 4 della l. n.155/2017 introduce nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori.
La nuova normativa, pertanto, si pone come elemento di discontinuità rispetto al passato, dove un’azienda in crisi era facilmente destinata alla liquidazione ovvero alla «liquidazione giudiziale» (definizione giuridica che, con la legge n.155/2017, sostituisce il termine «fallimento» e i suoi derivati).
La ratio della norma, pertanto, è quella di privilegiare, in fase di trattazione, ogni proposta volta alla continuità aziendale, tenuto conto degli interessi dei creditori, riservando la liquidazione giudiziale soltanto ai casi nei quali non sia possibile avanzare soluzioni alternative.