Conciliazione tempi di vita e lavoro: operativo il servizio per il deposito dei contratti
Adottato il decreto concernente i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.
A cura di Laura Ferrari
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato pubblicato in GU n. 248 dello scorso 23 ottobre, rende nota l’adozione del decreto concernente i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinate ai datori di lavoro del settore privato per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. In particolare, il Ministero precisa che sul proprio sito istituzionale, nella sezione “pubblicità legale”, è stato pubblicato il decreto adottato il 12 settembre 2017 in attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, che disciplina i criteri e le modalità di accesso agli sgravi contributivi destinati ai datori di lavoro del settore privato.
Il beneficio è riconosciuto mediante sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che introducano misure di conciliazione tra vita privata e vita professionale migliorative rispetto a quanto già previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o dalle disposizioni normative vigenti ovvero ne prevedano l’estensione o integrazione. Sono state definite le seguenti misure di conciliazione, divise per aree, che dovranno essere recepite dai contratti collettivi aziendali. Al fine di consentire l’accesso al beneficio, le misure di conciliazione dovranno essere individuate in numero minimo di due tra le tre aree di intervento, di cui almeno una deve rientrare nelle aree di intervento A o B:
A) Area di intervento genitorialità
· estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
· estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
· previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
· percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
· buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting;
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
· lavoro agile;
· flessibilità oraria in entrata e uscita;
· part-time;
· banca ore;
· cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti;
C) Welfare aziendale
· convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
· convenzioni con strutture per servizi di cura;
· buoni per l’acquisto di servizi di cura.
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Viene inoltre precisato che:
· il beneficio, atteso il carattere sperimentale, viene riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018;
· il beneficio riconosciuto a ciascun datore di lavoro non può eccedere l’importo corrispondente al cinque per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore nel corso dell’anno civile precedente la domanda di fruizione;
· la misura del beneficio è quantificata, a cura dell’INPS, in funzione dell’importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro aventi diritto e della relativa forza aziendale media.
Per usufruire dell’agevolazione, i datori di lavoro, anche per il tramite di intermediari abilitati art.1, comma 1 e 4, legge n.12/1979, dovranno provvedere a sottoscrivere e depositare telematicamente il contratto aziendale, anche qualora si tratti del recepimento di un contratto territoriale di secondo livello; inoltre dovranno inviare un’apposita domanda sul portale INPS.
Al fine di accedere al beneficio per l’anno 2018 il deposito del contratto dovrà avvenire entro il 31/08/2018 e la richiesta all’INPS dovrà essere inoltrata entro il 15 settembre 2018.