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Premi di risultato: criteri di valutazione e variabilita’ delle somme

Premi di risultato: criteri di valutazione e variabilita’ delle somme

La grande rilevanza della variabilità delle somme destinate ai lavoratori sotto forma di premi di risultato.

A cura di Simone Cagliano

 

Secondo quanto disciplinato dal c.182 dell’art. 1 della l. n. 208/2015, sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 10% “i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188”, nonché alle “somme erogate sotto forma di  partecipazione agli utili dell’impresa”.

In merito a tale tematica, quindi, assume grande rilevanza la variabilità delle somme destinate ai lavoratori sotto forma di premi di risultato che, ad ogni modo, non deve essere necessariamente intesa come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito dalla contrattazione collettiva territoriale o aziendale. 

A tal proposito risulta importante la distinzione riguardo la strutturazione dei premi e la condizione incrementale degli obiettivi da cui scaturisce il diritto al beneficio fiscale.

Infatti la strutturazione dei premi è costituita dall’insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il diritto, per i lavoratori, di percepire una data somma. La combinazione delle varie condizioni può avvenire in diversi modi ed è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

Per ciò che riguarda invece i criteri ai quali devono essere legati i citati premi di risultato, all’art. 2 del d.i. 25 marzo 2016, è stato previsto che la contrattazione collettiva aziendale o territoriale debba prevedere “criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”.

Tali criteri, così come specificato nel citato decreto interministeriale, possono consistere ad esempio nell’aumento della produzione o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso allo smart working quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato), rispetto ad un determinato arco temporale definito dall’accordo.

Pertanto ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale all’ammontare complessivo del premio di risultato erogato, è necessario che, in un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori oggettivamente misurabili stabiliti dalla stessa contrattazione collettiva.