Loading color scheme

Lavoratrice madre e tutela della sicurezza

Lavoratrice madre e tutela della sicurezza

Il datore di lavoro deve adoperarsi affinché nessun pericolo possa pregiudicare la salute della madre e/o quella del bambino.

A cura di Nestore D’Alessandro
 

Nel momento in cui una lavoratrice dipendente informa il proprio datore di lavoro di essere in stato di gravidanza, il che avviene ordinariamente mediante presentazione di certificato medico di gravidanza, in quel momento, il datore di lavoro, oltre a eseguire o aggiornare la valutazione generale del rischio e, oltre a valutare il rischio specifico a cui essa potrebbe essere esposta, deve adoperarsi affinché nessun pericolo possa pregiudicare la salute della madre e/o quella del bambino.

La valutazione del rischio prevista per le lavoratrici madri (art 11 d.lgs. n.151/2001) deve avvenire con la stesura del DVR nella valutazione dei rischi generali, infatti detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici dei rischi esistenti in azienda e delle misure che egli ritiene di dovere adottare prima ancora che sopraggiunga una eventuale gravidanza.

È estremamente importante che le lavoratrici informino tempestivamente il datore di lavoro (art 227 titolo IX TU sicurezza 81/2008) del proprio stato e dare così modo di valutare sia i rischi specifici che l’eventuale decisione di spostare le lavoratrici ad altri reparti o ad altre mansioni compatibili con la gestazione e successivamente con il periodo di allattamento.

Quando il datore di lavoro viene a conoscenza della nuova condizione della lavoratrice, dopo essersi consultato con il Medico Competente (MC), il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), informerà per lettera la dipendente dei lavori eventualmente vietati previsti dalla legge nel periodo di maternità: tale lettera sarà inviata per conoscenza anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Si ricorda che:

1 ) sono vietate alla lavoratrice le attività di trasporto e sollevamento pesi, nonché i lavori faticosi e insalubri;

2) sono vietate le attività con esposizione a radiazioni ionizzanti in zone classificate o attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose superiore a un millisievert;

3) è vietato il lavoro dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del mattino dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Queste forme di tutela si applicano anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o affidamento fino al compimento dei sette mesi di età del bambino.