Nuova comunicazione di infortunio dal 12 ottobre: i chiarimenti
È in vigore dal 12 ottobre 2017 l’obbligo di denuncia ai fini statistici dei dati relativi agli infortuni sul lavoro comportanti l’assenza del lavoratore di almeno un giorno.
A cura di Mario Cassaro
È in vigore dal 12 ottobre 2017 l’obbligo di denuncia ai fini statistici dei dati relativi agli infortuni sul lavoro comportanti l’assenza del lavoratore di almeno un giorno, oltre a quello dell’evento. I datori di lavoro, nel caso di infortunio, sono ora tenuti ad effettuare una doppia denuncia:
- una ai fini statistici per gli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
- una ai fini assicurativi per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni di lavoro.
Per effetto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 183/2016 i datori di lavoro dovranno comunicare dati e informazioni relativi agli infortuni entro 48 ore dalla ricezione del certificato medito a partire dagli eventi di infortunio occorsi dal 12 ottobre.
L'INAIL,con circolare 12 ottobre 2017 n. 42, ha fornito alcune importanti chiarimenti in merito al nuovo adempimento.
Dalla circolare emergono alcuni punti degni di attenzione, in particolare, la nuova comunicazione di infortunio deve essere inviata solo online ed è differenziata per settori e gestioni:
· gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), denominata Iaspa;
· gestione per conto dello Stato;
· settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);
· gestione agricoltura;
· datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
È previsto che, nei casi di "eccezionali e comprovati problemi tecnici", la nuova denuncia debba essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC della sede locale INAIL sulla base del domicilio del soggetto infortunato, allegando copia della schermata di errore fornita dal sistema.
I modelli di comunicazione di infortunio da inviare sono scaricabili al seguente indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione.html.
L'Istituto specifica altresì che qualora la prognosi si prolunghi oltre i tre giorni, i datori di lavoro hanno l'obbligo di inviare la consueta denuncia di infortunio, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e,per semplificare l'adempimenti in questione, è prevista un'apposita funzione di ricerca che consente, nella sezione "Comunicazioni inviate",di convertire la precedente comunicazione in denuncia, integrandola con le informazioni necessarie.
Ricordiamo infine che oltre all’introduzione del nuovo obbligo di comunicazione è stata prevista l’introduzione di nuove sanzioni e la modifica delle precedenti. In particolare, viene prevista una nuova sanzione da 548 a 1.972,80 euro nel caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ai fini informativi/statistici, la precedente sanzione applicabile nel caso di denuncia ai fini assicurativi da 1.290 a 7.745 euro, è ridotta da 1.096 a 4.932 euro.