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Il Registro unico nazionale del Terzo settore

Il Registro unico nazionale del Terzo settore

I nuovo Codice del Terzo settore.

A cura di Fabio Furlan

 

In attuazione della legge n. 106 del 6 giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, il decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 introduce il nuovo Codice del Terzo settore.

Il Codice si inserisce in una più ampia ed organica riforma ove i primi interventi si riscontrano nei d.lgs 111/2017 e 112/2017 relativi rispettivamente al riordino dell’istituto del cinque per mille e dell’impresa sociale. Gli articoli che compongono il Codice sono 104, raccolti in 12 titoli.

Tra le novità del Codice, assume un ruolo fondamentale il Registro Unico nazionale del Terzo settore, disciplinato nel titolo VI. Una volta operativo, il nuovo Registro sarà lo strumento principale per individuare gli enti destinatari delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore dedicata al Terzo settore; inoltre, nelle intenzioni del legislatore, gli utenti potranno verificare tramite il Registro il possesso da parte dell’ente delle caratteristiche che consentano loro di fruire dei risparmi fiscali normativamente previsti ad esempio nel caso delle erogazioni liberali.

Il Registro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia Autonoma, è pubblico e accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Entro 180 giorni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del d.lgs 117/2017, ciascuna Regione e Provincia Autonoma dovrà individuare la struttura competente che assumerà rispettivamente la denominazione di “Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore” e “Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuerà invece la propria struttura competente indicata come “Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

a)   Organizzazioni di volontariato;

b)  Associazioni di promozione sociale;

c)   Enti filantropici;

d)  Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e)   Reti associative;

f)    Società di mutuo soccorso;

g)  Altri entri del Terzo settore.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Gli articoli dal n. 47 al 54 del Codice disciplinano le modalità di funzionamento del Registro nonché le procedure di iscrizione, cancellazione, migrazione tra sezioni e trasmigrazione dei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale già esistenti, rimandando alcuni aspetti ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs 117/2017.