Nuove prestazioni occasionali nel settore agricolo
L’INPS ha comunicato l’avvenuta implementazione della procedura informatica per la gestione delle prestazioni occasionali.
A cura di Giuseppe Valenti
Con il Messaggio n. 3662 del 25 Settembre 2017 l’INPS ha comunicato l’avvenuta implementazione della procedura informatica per la gestione delle prestazioni occasionali, attività che si è resa necessaria al fine di adeguarla alle peculiarità previste dalla legge per le imprese agricole. Viene altresì resa nota l’implementazione delle funzionalità relative agli intermediari che operano in qualità di delegati per le prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura.
Le imprese agricole che ricorrono al contratto di prestazione occasionale sono soggette all’obbligo di inviare apposita comunicazione all’INPS, mediante piattaforma telematica, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, comunicando in particolare: i dati identificativi del prestatore, la misura del compenso pattuita, il luogo di svolgimento della prestazione, la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi e le altre informazioni richieste dalla procedura stessa. Tale comunicazione avviane mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero che prevede l’indicazione dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, la procedura consente alle imprese agricole di indicare la durata della prestazione compresa in un arco temporale non superiore a tre giorni, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore.
Qualora, per problematiche di carattere straordinario (indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee etc.) la prestazione non sia resa, l’utilizzatore effettua sempre avvalendosi della procedura telematica, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché questa avvenga entro le 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto.
Decorso tale termine, l’INPS provvederà a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso e nel caso l’arco temporale della prestazione indicato si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data dell’arco temporale indicato.
Per quanto concerne le disposizioni generali di questa “nuova tipologia contrattuale” anche per le imprese agricole, come del resto per la generalità delle imprese, esse sottostanno alla normativa vigente che ha le ha istituite con la Legge 96 del 21 Giugno 2017.