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Novità in materia di buoni pasto

Novità in materia di buoni pasto

Il Decreto n. 122 del 7 giugno 2017 chiarisce e definisce alcuni aspetti sui buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.

A cura di Sara Nicoli

Il Decreto n. 122 del 7 giugno 2017, pubblicato in GU il 10 Agosto e vigente a far data dal 9 Settembre 2017 chiarisce e definisce alcuni aspetti sui buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.

Il buono pasto è uno dei maggiori e allo stesso tempo migliori sistemi di erogazione del servizio per il pranzo ai lavoratori dipendenti per ogni giornata lavorata. I buoni vengono acquistati dal datore di lavoro che li eroga ai lavoratori i quali li utilizzeranno per sostenere la spesa del pranzo o per l’acquisto di prodotti alimentari presso gli esercizi convenzionati con la società emittente i ticket. I buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore sino alla soglia giornaliera di € 5,29 e, solo per i ticket elettronici, sino alla somma di € 7,00 giornalieri.

Il datore di lavoro ha facoltà di decidere il valore del ticket, che può essere anche superiore al limite dell’importo esente. In tale caso l’importo eccedente il limite di esenzione si configurerà come reddito per il lavoratore dipendente assoggettabile sia a contribuzione Inps che a tassazione.

Tra le novità di maggior rilievo della nuova normativa vi è la possibilità di cumulare la fruizione dei buoni nel limite di 8 giornalieri, fino all’intervento del MISE non era mai stato precisato quanti fossero i buoni spendibili in modo cumulato nella stessa giornata.

Un chiarimento importante che sfata un dubbio esistente da tempo riguarda l’erogazione dei buoni pasto ai lavoratori a tempo parziale, viene precisato che non rileva se l’orario di lavoro prevede la pausa per la consumazione del pasto, il diritto al buono pasto si ha anche in questo ultimo caso.

Altre novità oggetto del Decreto 7 giugno 2017 n. 122 riguardano le caratteristiche formali dei ticket, obbligatorie per le emissioni dei buoni sia cartacei che elettronici, se ne elencano alcuni come il codice fiscale e la ragione sociale del datore di lavoro, la ragione sociale e il codice fiscale della società emittente, il valore facciale in euro e la scadenza dell’utilizzo dei buoni. Importante è la dicitura che sul buono pasto è riportata elettronicamente: “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

È pacifico che molteplici sono i vantaggi dell’utilizzo del buono elettronico rispetto a quello cartaceo, come per esempio l’innalzamento della soglia di esenzione a 7,00 euro giornalieri, l’eliminazione dell’ingombro del blocchetto cartaceo, un buono elettronico si adatta ad un mercato che tende sempre di più alla digitalizzazione e certamente offre anche un risparmio nei tempi di utilizzo dei buoni. Gradualmente pertanto vi sarà sempre più un utilizzo del buono pasto elettronico rispetto a quello cartaceo.