Conciliazione vita-lavoro: sgravi contributivi per i datori di lavoro privati
Firmato il decreto interministeriale che prevede nuovi sgravi contributivi per i datori di lavoro del settore privato.
A cura di Simone Cagliano
Recentemente è stato firmato il decreto interministeriale che, in attuazione della misura sperimentale introdotta dal D.Lgs. n. 80/2015, prevede nuovi sgravi contributivi per i datori di lavoro del settore privato.
Con tale decreto, che dovrà essere registrato dalla Corte dei Conti, è stato infatti introdotto un beneficio contributivo per i datori di lavoro privati che “abbiano sottoscritto e depositato, secondo i termini e le modalità previste all’art. 14 del d.lgs. n. 151/2015, contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti”.
Inoltre l’agevolazione è riconosciuta anche ai datori di lavoro del settore privato che nei contratti collettivi aziendali abbiano previsto l’estensione o l’integrazione di misure già introdotte in precedenti contratti collettivi aziendali.
Le misure di conciliazione previste nei contratti collettivi aziendali, al fine di poter fruire delle agevolazioni, devono essere riconducibili ad un numero minimo di due tra le seguenti aree di intervento, di cui almeno una individuata tra A o B:
- A) area di intervento genitorialità (nidi d’infanzia, asili nido, buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting, etc.);
- B) area di intervento flessibilità organizzativa (lavoro agile, part-time, banca ore etc.);
- C) welfare aziendale (convenzioni per l’erogazione di servizi time-saving, buoni per l’acquisto di servizi di cura etc.).
Tale beneficio contributivo, che si applica ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, è previsto solamente per gli accordi in cui sia stato coinvolto almeno il 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile (01.01-31.12) precedente la domanda.
In merito alle risorse finanziarie disponibili, in relazione a ciascun anno, è stato stabilito che il 20% sarà attribuito in uguale misura a ciascun datore di lavoro ammesso allo sgravio. Il rimanente 80%, invece, sarà assegnato sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nell’anno precedente la domanda.
L’importo dello sgravio, comunque, non potrà eccedere la misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la domanda.