Malattia, altro lavoro e licenziamento
Svolgere altri lavoretti durante l’assenza per malattia.
A cura di Silvia Bradaschia
Non costituisce condotta in violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, di diligenza e fedeltà cui il lavoratore deve attenersi, il fatto di svolgere durante l’assenza per malattia, altri lavoretti non pregiudizievoli rispetto alla temporanea invalidità. Un tale comportamento, inoltre, non può nemmeno far pensare che si tratti di una malattia fittizia.La Corte di Cassazione si è espressa con la sentenza n. 21667/17 per ribadire che, nel caso specifico, le attività svolte dal lavoratore assente per malattia non erano incompatibili con il recupero delle energie lavorative e, pertanto, il licenziamento intimato era da considerare illegittimo. Nel caso concreto il lavoratore, assunto come autotrenista con obbligo di scarico merci, era temporaneamente assente dal lavoro per un infortunio che gli aveva causato la contusione alla spalla e al polso destro. Durante tale periodo il datore aveva indagato e fornito ai giudici le prove fotografiche che vedevano il dipendente guidare un’auto, tenere in mano un sacchetto riempito per un quinto di materiale, spostare una piccola pianta e abbassare la saracinesca dotata di dispositivo elettronico dell’esercizio commerciale del figlio. Si trattava, quindi, per i giudici, di attività che non avrebbero pregiudicato la guarigione del lavoratore. In precedenza la Cassazione si era già espressa in tal senso con numerose sentenze che delineano il quadro della spinosa questione. L’espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia, costituisce illecito disciplinare, non solo se da tale comportamento derivi un’effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sai solo messa in pericolo dalla condotta imprudente. Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, o quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.