Il “nuovo” Contratto di Prestazione Occasionale
L’articolo 54-bis delDecreto legge n. 50/2017 avvia due nuovi strumenti finalizzati a colmare il vuoto normativo creato dall’abrogazione del lavoro accessorio.
Di Laura Ferrari
L’articolo 54-bis delDecreto legge n. 50/2017, introdotto dalla Legge di conversione n. 96/2017, avvia due nuovi strumenti finalizzati a colmare il vuoto normativo creato dall’abrogazione del lavoro accessorio avvenuta con d.l. 25/2017; uno per le famiglie, il libretto di famiglia, e uno per le aziende, il nuovo contratto di prestazione occasionale, sul quale ci concentreremo.
L’utilizzatore nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa, diverso dalla famiglia (nonché le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c.2, D. Lgs. n. 165/2001 con specifiche regolamentazioni) potrà acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie che diano origine nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
In aggiunta al limite economico disciplinato dalla lettera c) è necessario rispettare nel corso dello stesso anno civile quanto introdotto dal comma 20 dell’art. 54-bis ossia un tetto massimo di durata della prestazione pari a 280 ore.
Il superamento, di anche uno solo dei due limiti indicati, comporterà la trasformazione della prestazione occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Gli utilizzatori imprese o professionisti, potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale solamente se il numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato non sia superiore cinque. L’INPS, con circolare n. 107/2017, ha indicato quale periodo di riferimento da considerare per il calcolo della forza aziendale il semestre che va dall’ottavo a terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione, precisando poi con messaggio n. 2887 che gli apprendisti non debbano essere conteggiati nella misura della forza aziendale.
E’ vietato fare ricorso ai contratti di prestazione di lavoro occasionale:
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo per le attività rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per i quali sono previste precipue regolamentazioni;
- da parte delle imprese dell’edilizia e settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi;
- qualora l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato nel semestre precedente un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il medesimo prestatore.
Infine è bene ricordare che al prestatore debba essere garantita la tutela in materia di sicurezza sul lavoro ( D. Lgs n. 81/2008) nonché il diritto al riposo giornaliero, alle pause e al riposo settimanale (D. Lgs n. 66/2003).