Verifiche ispettive e recupero delle agevolazioni contributive
La circolare n. 3/2017 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo scorso 18 luglio permette di fare alcune interessanti riflessioni sul recupero dei benefici contributivi in caso di verifica ispettiva.
Di Giovanni Greco
La circolare n. 3/2017 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo scorso 18 luglio permette di fare alcune interessanti riflessioni sul recupero dei benefici contributivi in caso di verifica ispettiva.
Come chiarito nella circolare ministeriale n. 5/2008, per benefici contributivi devono intendersi “quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come "abbattimento" di una aliquota più onerosa calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori”.
Il passaggio della circolare n. 3/2017 dotato di particolare incisività appare quello in cui viene richiamata la “disciplina dettata dall’art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui le riduzioni contributive ivi contemplate non spettano alle imprese soltanto in relazione a quei lavoratori per i quali non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla norma e limitatamente ad una durata pari ai periodi di inosservanza (cfr. commi 9 e 10)”
Il suddetto principio, secondo la tesi sposata dall’Ispettorato Nazionale, sembra assurgere a regola generale come già confermato da giurisprudenza di merito (Tribunale di Taranto, Sez. Lav, sentenza n. 6024/2012).
Il Tribunale pugliese, accogliendo l’opposizione avverso la cartella esattoriale di euro 448.404,26 relativi a contributi previdenziali agricoli e sanzioni civili, ha osservatonel merito che “all’esito della consulenza contabile, il debito contributivo è risultato di molto inferiore a quello indicato nella cartella esattoriale opposta: ciò in quanto solo per alcuni dipendenti è stata accertata una difformità tra ammontare della retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva e quella in concreto corrisposta”.
Ma effetti ben più dirompenti sembra avere il richiamo, effettuato in sentenza dal giudice tarantino, all’art. 6, co. 10, l.n. 338/1989, il quale fissa uno sbarramento al recupero contributivo dato dal maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
Quest’ultima disposizione, detta anche “norma calmieratrice”, è stata introdotta dall’articolo 4, comma 1, D.L. 22 marzo 1993, n. 71 (convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151) al precipuo scopo di rendere la sanzione della perdita delle agevolazioni strettamente proporzionata all’inadempienza commessa dal datore di lavoro ed evitare eccessi sanzionatori che si riscontrano nella prassi quando, anche in presenza di lievi inadempienze, vengono recuperate tutte le agevolazioni contributive fruite dall’azienda nel periodo prescrizionale, oltre le somme aggiuntive previste per la più grave ipotesi di evasione.
Conseguentemente, in caso di verifica ispettiva, il recupero integrale dei benefici contributivi fruiti sarebbe effettuato dall’Istituto in violazione della suddetta disposizione di legge e, pertanto, illegittimo.
Altra questione che ha già suscitato interesse da parte della dottrina attiene alla eventuale sussistenza dell’obbligo per gli ispettori di attivare, anche in caso di verifica ispettiva, la procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 prima di procedere al recupero dei benefici contributivi.
La circolare 34/2008 del Ministero del Lavoro ha precisato che, in assenza dei requisiti per il rilascio del DURC, se effettuata la notifica dell’invito a regolarizzare o preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 e trascorsi 15 giorni,“l’Istituto potrà ritenere irregolare l’azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute” anche in caso di regolarizzazione postuma.
Sul punto non esistono ancora posizioni ufficiali da parte degli enti preposti ma, ad avviso dello scrivente, anche in caso di accertate inadempienze contrattuali aventi riflessi sul versante contributivo e incidenti sul rilascio del DURC regolare, l’ispettore, prima di procedere all’addebito definitivo dei benefici conguagliati fino al momento dell’ispezione stessa, dovrebbe attivare la procedura di cui all’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 e, solo se il datore di lavoro non regolarizzasse entro i 15 giorni prescritti, potrebbe procedere alla redazione del verbale di accertamento con l’addebito contributivo conseguente.