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Welfare aziendale: il DURC non è necessario

Welfare aziendale: il DURC non è necessario

Non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle erogazioni di welfare riconosciute dal datore di lavoro.

A cura di Simone Cagliano

Ai sensi dell’art.51, c.2, del TUIR è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle erogazioni di welfare riconosciute dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui all’art.100 c.1 del TUIR.

In tale ambito, risulta necessario analizzare l’eventuale collegamento tra il particolare regime fiscale/previdenziale previsto per i trattamenti di welfare e quanto previsto all’art.1, c.1175, della l. 296/2006.

Infatti, secondo quanto disciplinato al c.1175, i datori di lavoro, per poter fruire dei benefici previsti dalla norma, devono essere in possesso del documento di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sul punto è intervenuto il Ministero del Lavoro che, in occasione del 15° Forum Lavoro e Fiscale organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi, ha così chiarito: “Le disposizioni di cui all’art. 51, co.2, del DPR 917/86 definiscono il criterio di calcolo dell’imponibile fiscale (ed indirettamente quello contributivo), con riferimento a trattamenti erogati ad intere categorie di lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla posizione soggettiva dei singoli lavoratori dipendenti appartenenti alle medesime categorie. Il regime fiscale/contributivo previsto per il welfare aziendale non appare, quindi, correlato al rispetto delle condizioni di cui all’art.1, comma 1175, della L. n.296/06, che sono state introdotte per soddisfare altre finalità. Naturalmente la parola spetta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non trattandosi di materia di competenza specifica dell’Ispettorato nazionale”.

A seguito dell’interpretazione del Ministero, quindi, si evince che la ratio con cui il Legislatore ha disciplinato quanto contenuto all’art.1 c.1175, non ha alcuna relazione col particolare regime fiscale e contributivo previsto dall'attuale regolamentazione in materia di welfare aziendale.

Pertanto, in tale ambito, non essendo necessario sottostare al rispetto del citato comma, non è richiesto il possesso del Durc.