L’assunzione in apprendistato per lavoratori disoccupati
Possibilità di assumere con contratto di apprendistato lavoratori in regime di mobilità o in stato di disoccupazione.
A cura di Marzio Giagnoni
Come noto, la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015, ha previsto la possibilità di assumere con contratto di apprendistato lavoratori in regime di mobilità o in stato di disoccupazione, ampliando così notevolmente la platea di coloro potenzialmente interessati alla tipologia contrattuale in parola.
A distanza di quasi due anni, l'INPS ha finalmente fornito le indicazioni operative di prassi con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, sgombrando così il campo dai numerosi dubbi con cui gli operatori del settore avevano nel frattempo dovuto confrontarsi.
Focalizzando l'attenzione sulle assunzioni in apprendistato di lavoratori disoccupati, è in primo luogo necessario ricordare come la caratteristica principale della previsione in questione risieda nella possibilità di assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori di età superiore ai 29 anni e 364 giorni, limite massimo per instaurare un normale contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44, D.lgs 81/2015.
In secondo luogo – e diversamente da quanto previsto per il caso dell'assunzione di lavoratori in regime di mobilità – l'istituto chiarisce che per la casistica qui trattata è possibile applicare le riduzioni contributive in ragione dei limiti dimensionali del datore di lavoro; il che significa che, per aziende con un organico fino a nove dipendenti, la contribuzione sarà pari all’1,5% per il primo anno, al 3% a partire dal secondo anno ed al 10% dal terzo, ferma comunque restando l'applicazione delle aliquote di finanziamento della Naspi e dei Fondi Interprofessionali.
A conclusione, si ricorda, tuttavia, che due aspetti tipici degli ordinari rapporti di apprendistato non trovano applicazione al caso di specie.
In primo luogo, il comma 7, articolo 47, del D.lgs 81/2015 esclude espressamente la possibilità di prolungare di un anno gli sgravi contributivi al termine del periodo di apprendistato; inoltre – e questo è una particolarità da porre ben in evidenza – in base al comma 4 del citato articolo 47, non sarà possibile recedere liberamente dal rapporto di lavoro al termine del periodo formativo.
Da sottolineare, infine, come nel messaggio n. 2243, l'Istituto previdenziale detti i codici di attribuzione da utilizzare per la compilazione dei flussi UniEmens, colmando così un vuoto che aveva provocato diverse difficoltà nel biennio precedente.