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ANF 2017/2018: tutte le novità

ANF 2017/2018: tutte le novità

Le novità sull'assegno al nucleo familiare.

A cura di Francesca Zucconi
 

L’assegno al nucleo familiare, noto anche come "ANF", consiste in un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente.

L’importo mensile spettante al richiedente è dato da un intreccio di elementi necessari affinché si possa individuare la tabella adeguata: il nucleo familiare, composto da più persone, e il reddito di riferimento del nucleo stesso.

Il nucleo familiare può essere composto ad esempio dal richiedente lavoratore o il titolare della pensione e dal coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia; dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno, ma anche da fratelli e sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione.

Le novità di quest’anno riferite al nucleo familiare riguardano, in prima analisi, i casi di persone straniere residenti in Italia, poligami nel loro Paese, che ai fini dell’ottenimento degli ANF possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia.

La principale novità riguarda, però, i livelli di reddito: l’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente.

Come ogni anno è stata emanata la Circolare INPS, n. 87 del 18 maggio scorso, in cui vengono indicati i livelli di reddito familiare per il periodo 01 luglio 2017 – 30 giugno 2018.

Questo perché è stabilito che i livelli di reddito familiare per la corresponsione degli ANF vengano rivalutati annualmente in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Quest’anno il comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2015 e l'anno 2016 è risultata pari a -0,1%, ma ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, viene stabilito che questa percentuale non possa essere inferiore a zero.

Di conseguenza, in considerazione delle premesse di cui sopra per l’anno 2017, restano fermi i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 e i relativi importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017.