Recupero benefici contributivi e chiarimenti I.N.L.
Importanti dettagli in risposta alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni uffici territoriali e dall'INPS.
A cura di Mario Cassaro
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare del 18 luglio 2017, n. 3, d'intesa con il Ministero del Lavoro, ha fornito importanti dettagli in risposta alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni uffici territoriali e dall'INPS, in merito alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.
La circolare ribadisce che il requisito principale per l'accesso ai benefici contributivi è il possesso del DURC, fermo restando il rispetto degli altri principi generali previsti in materia lavoristica e di quelli contenuti nella contrattazione collettiva.
Ricordiamo infatti che l'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha disposto che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, da parte dei datori di lavoro, è subordinata al possesso del documento di regolarità contributiva. Detta norma ha inoltre previsto che, fermi restando gli altri obblighi di legge, al fine di poter fruire delle agevolazioni in questione, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La mancanza del DURC determina per l'intera compagine aziendale l'impossibilità di fruire dei benefici per il periodo. L'I.N.L. richiamando l'elenco esemplificativo dei benefici in questione, contenuto nella Nota del Ministero del Lavoro n. 1677 del 28 gennaio 2016, ha sottolineato quanto già chiarito con risposta ad interpello n. 33/2013, quindi, una volta terminato il periodo di non rilascio del DURC, l’impresa potrà tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.
In merito alle violazioni di obblighi di legge e di disposizioni derivanti da accordi collettivi nazionali, la circolare evidenzia che trattasi di violazioni legate al singolo rapporto di lavoro e frequentemente all'assunzione di determinate categorie di soggetti, pertanto se l’eventuale assenza del DURC incide sulla totalità della compagine aziendale e quindi sulla fruizione dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore al quale gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione, senza impedire il godimento dei benefici qualora regolarizzate prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo.
L'Ispettorato Nazionale fornisce poi un ulteriore chiarimento in relazione al termine di 15 giorni previsto per la regolarizzazione del DURC, dall'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, precisando che tale procedimento non può trovare applicazione in presenza delle violazioni di cui all’allegato A del D. M. 30 gennaio 2015 in quanto ritenute cause ostative al rilascio del Documento laddove siano accertate con provvedimenti definitivi di carattere amministrativo o giurisdizionale precludendo pertanto la possibilità di godere dei benefici anzidetti, senza possibilità di sanatoria, non trattandosi di omissioni bensì di violazioni definitivamente accertate che incidono sulla tutela dei lavoratori.
Di seguito si riporta la tabella del citato allegato A
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Violazione |
Periodo di non regolarità (mesi) |
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Articolo 437 c.p. (Rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) |
24 |
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Articolo 589, comma 2, c.p. (Omicidio colposo) |
24 |
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Articolo 590, comma 3, c.p. (Lesioni personali colpose) |
18 |
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Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
12 |
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Disposizioni indicate dall’articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 |
12 |
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Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 |
8 |
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Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
6 |
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Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 (Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata) |
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