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Ferie e malattia: un cocktail di difficile combinazione

Ferie e malattia: un cocktail di difficile combinazione

Con agosto alle porte, è utile rinfrescare il meccanismo di interazione fra un periodo di ferie e l’insorgere malattia.

A cura di Antonello Orlando

Ferie e malattia: un cocktail di difficile combinazione. Con agosto alle porte, è utile rinfrescare il meccanismo di interazione fra un periodo di ferie e l’insorgere malattia. Infatti né l’art. 2109 c.c. né il testo normativo - di derivazione comunitaria - sull’orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003) disciplinano apertamente la combinazione fra i due eventi. Tale rapporto è stato affrontato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987, con cui si è affermata «l’illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso».

La conseguente incompatibilità tra malattia e ferie si materializza quando il dipendente si trovi a fruire del periodo di ferie, tutelato dal dettato costituzionale, sia coinvolto in un evento, come la malattia, che ne impedisca l’obiettivo primario, vale a dire il materiale recupero delle energie psico-fisiche, anche secondo quanto affermato dall’articolo 6 della Convenzione O.I.L. n. 132 del 1970. La Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza del 10 aprile 1997 n. 3093) ha anche chiarito come il differimento del periodo feriale, una volta arrivato al datore di lavoro la certificazione del periodo di malattia, operi anche nel caso in cui ferie siano state disposte collettivamente d’intesa con le rappresentanze aziendali (cd. ferie sindacali). Ma la presunzione di incompatibilità fra ferie e malattia non è del tutto assoluta. Infatti, al verificarsi di un evento morboso sarà la sola valutazione del medico iscritto a SSN che effettuerà la visita fiscale su richiesta del datore di lavoro a individuare l’impossibilità per causa della malattia di godere di un effettivo riposo da parte del paziente; va in ogni caso specificato che la mutazione della causale di assenza da ferie a malattia potrà verificarsi solo a partire dal momento di ricezione del protocollo telematico del certificato di malattia. Questo è il principio espresso da due sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione fra il 1998 e il 2006, che ammettono un potenziale rifiuto, da parte del datore di lavoro, di convertire il titolo di assenza da ferie in malattia, acquisendo così l’onere di dimostrare la compatibilità fra godimento con profitto delle ferie e stato di malattia regolarmente certificato. Il lavoratore per poter sospendere il periodo di ferie, deve premurarsi di inoltrare tempestivamente - nelle modalità telematiche analoghe per dipendenti pubblici e privati dal 2010 - il certificato di malattia al proprio datore di lavoro, con comunicazione del domicilio temporaneo di reperibilità nel caso in cui la malattia sia insorta in luogo diverso dal domicilio abituale. Dal momento della ricezione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita di controllo (come specificato dall’Inps con Circolare n. 109 del 1999) attraverso la procedura informatica che permette al datore di lavoro di porre un flag nel campo relativo alla malattia che insorga durante le ferie.