L’ammissione al passivo fallimentare dei crediti di lavoro
Intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, il lavoratore viene notiziato dal Curatore della data fissata per l’esame dello stato passivo e del termine perentorio entro cui vanno presentate le domande.
A cura di Giovanni Greco
Intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, il lavoratore, il cui credito risulta dalle scritture contabili e da altre fonti di informazione, viene notiziato dal Curatore, ex art. 92 L.F., della data fissata per l’esame dello stato passivo e del termine perentorio entro cui vanno presentate le domande, ovverosia 30 giorni prima dell’udienza di verificazione.
La domanda si propone con ricorso che deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 93 L.F. fra cui, come previsto al punto 2), “la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo”.
Con riferimento al suddetto requisito, l’errore più comune è quello di richiedere le somme a titolo di retribuzioni al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, indicando l’importo che risulta nel cedolino paga allegato alla domanda di insinuazione quale documento probatorio.
Ciò determina un grave danno per i lavoratori posto che il Curatore fallimentare è, per espressa previsione di legge, sostituto d’imposta ed è obbligato ad effettuare le ritenute fiscali sulle somme corrisposte. Ne consegue che, indicando nella domanda il netto in busta il lavoratore vedrà, in sede di riparto, riconoscersi una somma minore in quanto legittimamente decurtata dalle imposte dal Curatore.
Appare pertanto delicata la questione relativa alle modalità di ammissione al passivo fallimentare del credito del lavoratore, in ipotesi di fallimento del datore e, segnatamente, riguardo la quota contributiva gravante sullo stesso.
A questo proposito aiuta la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione 17 novembre 2016, n. 23426 che statuisce come il credito retributivo vada calcolato al lordo della quota contributiva a carico del lavoratore.
Costituisce oramai affermazione ribadita quella secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali — questo, ancora una volta, il punto che occorre sottolineare — gravanti sul lavoratore, atteso che, quanto a queste ultime, il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. 14 settembre 2015, n. 18044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19790, e molte altre precedenti del medesimo tenore). Altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23.
Se il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, essa rimane definitivamente a suo carico, sicché - in ossequio ad un evidente congegno sanzionatorio previsto dalla legge nei confronti del datore: articoli 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore.
Il credito retributivo del lavoratore, quindi, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò parte della retribuzione spettategli: ne discende che il relativo credito, in sede fallimentare, segue nell'ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria.