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È legge il decreto sull'anticipo pensionistico per i lavoratori “precoci”

È legge il decreto sull'anticipo pensionistico per i lavoratori “precoci”

L’articolo 24 del  decreto-legge n. 201/2011, di riforma del sistema pensionistico, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2012  la pensione di anzianità ed ha previsto la possibilità di accesso alla pensione anticipata.

L’articolo 24, del  decreto-legge n. 201/2011, di riforma del sistema pensionistico, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  la pensione di anzianità ed ha previsto la possibilità di accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica, al perfezionamento del requisito contributivo di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne con ulteriore aumento per il 2013 ed il 2014 oltre all’adeguamento alla speranza di vita di cui all’articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

L’innalzamento del requisito contributivo (che precedentemente alla riforma era di 40 anni per uomini e donne) operato dalla riforma, non ha previsto deroghe per i lavoratori cosiddetti precoci, ovvero quei lavoratori che hanno cominciato a lavorare prima della maggiore etàe che, di fatto, arrivano a maturare la contribuzione richiesta dalla legge ad una età anagrafica relativamente bassa. Tali lavoratori, al pari degli altri, possono oggi accedere al pensionamento con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e con 41 anni e 10 mesi di contributi se donne. Con l'articolo 1, co. 199, della legge di Bilancio per il 2017 si è voluto introdurre un temperamento all’innalzamento del predetto requisito di anzianità contributiva in favore almeno di quelle categorie di lavoratori precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico

Pertanto con la nuova legge viene prevista la riduzione del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, stabilendo, in aderenza alla norma primaria, che esso è ridotto a 41 anni. Questo requisito può essere conseguito anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso tutte le gestioni previdenziali ivi indicate secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 239 e seguenti della legge n. 228/2012