Salute e sicurezza sul lavoro nel nuovo lavoro accessorio
Riparte il lavoro occasionale.
A cura di Nestore D'Alessandro
Riparte il lavoro occasionale. La legge del 23 Giugno 2017 n.96 copre il vuoto normativo venutosi a creare dopo la soppressione dei voucher. Il 5 luglio 2017, è stato infatti pubblicato il documento che fornisce le istruzioni operative per gestire le attività lavorative occasionali. A tal fine, i committenti potranno servirsi di due strumenti: il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale.
Per quanto riguarda il libretto di famiglia, l’utilizzo di prestatori da parte di committenti non imprenditori e non professionisti determina l’esclusione dall’applicazione delle norme di Sicurezza riportate dal Testo Unico 81/2008.
Altro discorso invece per il prestatore di lavoro occasionale che viene assimilato al lavoratore subordinato ai fini della disciplina dell’orario di lavoro.
E’ utile ricordare la definizione di “lavoratore”, data dall’articolo 2 comma 1 lettera a del testo Unico sulla Sicurezza: “lavoratore è colui che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro del prestatore di lavoro occasionale è prevista l’applicabilità dell’articolo 3 comma 8 del dlgs 9 aprile 2008 n.81 che così recita: “Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, la disciplina di cui al presente decreto e le altre speciali norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta nei confronti di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articoli 21. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l’insegnamento privato supplementare, l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati, ai disabili”.
Si sottolinea l’obbligatorietà della formazione dei lavoratori e della stesura del DVR.