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Art.55 d.l. 50/2017: i premi di produttività

Art.55 d.l. 50/2017: i premi di produttività

Le novità in materia di detassazione dei premi di produttività.

A cura di Simone Cagliano

Il decreto legge n. 50, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 aprile 2017, ha introdotto importanti novità in materia di detassazione dei premi di produttività.

In particolare le nuove previsioni disciplinate dall’art. 55 del d.l. 50/2017 hanno interamente sostituito il comma 189 della l. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) con il seguente testo: “Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al c.188, è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste al c.182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva ai fini pensionistici”.

Pertanto con tali modifiche, in relazione ai premi di produttività e a fronte di un riscontrato coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il legislatore ha cercato di agevolare sia le aziende che i lavoratori.

Nella fattispecie le imprese possono fruire di una riduzione, pari a 20 punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su un’erogazione di importo massimo pari a 800 euro. Nel contempo i lavoratori, sulla stessa quota, sono esentanti dal versamento della contribuzione a loro carico.

In merito al coinvolgimento paritetico, è stata introdotta un’ulteriore novità riguardante l’importo massimo del premio su cui i lavoratori possono beneficiare della detassazione.

Infatti, fatto salvo che accedendo alla tassazione agevolata è prevista l’applicazione di un’aliquota pari al 10%, sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali, applicabile ai lavoratori appartenenti al settore privato con un reddito massimo di lavoro dipendente pari a 80.000 euro annui, è stata ridotta a 3.000 euro la soglia massima del premio a cui applicare la detassazione, che con la Legge di Bilancio 2017 era stata innalzata a 4.000 euro.

In ultimo, al c.2 dell’art. 55, è specificato che le nuove diposizioni si applicano solamente per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto. Per i contratti stipulati precedentemente, invece, continuano ad essere applicate le vecchie disposizioni già vigenti alla medesima data.