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La pensione a 64 anni: sei anni di chiarimenti INPS/2

La pensione a 64 anni: sei anni di chiarimenti INPS/2

La Circolare INPS n. 196 del 2016 ha allargato le maglie di accesso a pensione ‘derogatorio’.

A cura di Antonello Orlando

La Circolare INPS n. 196 del 2016 ha allargato le maglie di accesso a pensione ‘derogatorio’ ammettendone la legittima fruibilità anche per i lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, a condizione che gli stessi avessero maturato il requisito contributivo (35 o 36 anni di contributi per i lavoratori, 20 anni di contributi per le lavoratrici) con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato, escludendo anche quei lavoratori che avessero versato i propri contributi nel Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti, ma per effetto di un rapporto di lavoro non svolto nel settore privato (ad esempio alle dipendenze di un ente pubblico non economico). Si è reso necessario un altro anno per fornire chiarimenti più dirimenti a tutti quei lavoratori interessati, con una doppietta di messaggi apparsi fra la metà e la fine di maggio, mentre si fa torrida l’attesa per l’Ape. In particolare il messaggio n. 2054 INPS del 17 maggio 2017 ha chiarito che, per i lavoratori che al 28.12.2011 non svolgevano attività nel settore privato, i requisiti contributivi (da 20 a 36 anni a seconda del sesso) dovranno non solo essere stati maturati interamente nel settore privato, ma soprattutto non potranno essere considerati rilevanti per questa platea i contributi accreditati figurativamente per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro con riscatto non correlato ad attività lavorativa, come nel caso dei periodi di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro. Tale facoltà di accredito (o riscatto nel caso della ex astensione facoltativa) è garantita dagli articoli 25 e 35 del D.lgs. 151/2001, ma secondo la recentissima interpretazione dell’Istituto non contribuisce al raggiungimento dei 36 o 20 anni di contributi richiesti, anche se l’accredito è avvenuto nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti. Notizie decisamente più positive sono quelle arrivate con il recentissimo messaggio INPS dello scorso 30 maggio (n. 2218): in riferimento ai contributi richiesti per fruire dell’accesso derogatorio, gli assicurati potranno raggiungere il requisito anche considerando gli anni coperti da contribuzione estera in stati dell’Unione Europea (in applicazione del Regolamento 883/2004), inclusi i periodi lavorati presso i paesi dello Spazio Economico Europeo. Allo stesso modo, potranno essere considerati anche gli anni di contribuzione accantonati in stati Extra UE con cui sia in vigore con l’Italia una convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale che consenta la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi.