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La pensione a 64 anni: sei anni di chiarimenti INPS/1

La pensione a 64 anni: sei anni di chiarimenti INPS/1

La riforma pensionistica varata dal governo Monti alla fine del 2011 ha da sempre contenuto al suo interno una ‘deroga’ che riservava un accesso pensionistico privilegiato.

A cura di Antonello Orlando

La riforma pensionistica varata dal governo Monti alla fine del 2011 ha da sempre contenuto al suo interno una ‘deroga’ che riservava un accesso pensionistico privilegiato per quei soggetti che a causa dell’inasprimento dei requisiti attivo dal 2012 vedevano bruscamente allontanarsi l’accesso a pensione prima molto più vicino. Il testo normativo alla base del beneficio è contenuto nel comma 15bis dell’art. 24 della Legge 214 del 2011; la norma differenzia i requisiti necessari a seconda del sesso dell’assicurato; in particolare, i lavoratori dipendenti del settore privato possono da quel momento conseguire il trattamento della pensione anticipata nel mese successivo al compimento del 64° anno di età, adeguato alla speranza di vita ISTAT (nel 2017, l’accesso è quindi previsto a 64 anni e 7 mesi) al ricorrere di due requisiti: per i lavoratori di sesso maschili un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro la fine del 2012 e maturazione dei requisiti previsti dal vecchio sistema delle ‘quote’ della legge 243/2004 (quota 96 nel 2012). Per le lavoratrici dipendenti del privato il requisito era più mite: al 31 dicembre 2012 viene richiesta un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni. Un ulteriore vantaggio per questi soggetti rimane nel fatto che, perfezionato al 2012 il doppio requisito, la pensione decorrerà comunque al 64° anno d’età (eventualmente con l’ulteriore aumento di anzianità anagrafica dovuto all’adeguamento a speranza di vita), anche in assenza di prosecuzione della contribuzione dal momento della maturazione dei requisiti; il requisito contributivo può essere maturato anche grazie a operazioni come il riscatto del periodo di laurea o l’accredito figurativo del servizio militare. Nel 2012 INPS (con la Circolare n. 35) aveva inoltre specificato che l’agevolazione era fruibile unicamente dai lavoratori che al 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione pensionistica che finanzia la loro pensione. L’identificazione della platea dei beneficiari ha richiesto in realtà sempre più interventi di chiarimento da parte dell’Istituto, dal momento che il c. 15-bis dell’art. 24 della riforma delle pensioni parlava sinteticamente di “lavoratori dipendenti del settore privato”.