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Come cambia l’assegno familiare dopo la Legge Cirinnà

Come cambia l’assegno familiare dopo la Legge Cirinnà

La legge n.76/16 (Cirinnà) ha imposto all’Inps di chiarire alcune tematiche in materia di assegni per il nucleo familiare.

A cura di Silvia Bradaschia


La legge n.76/16 (Cirinnà), che regolamenta dal 5 giugno 2016 le unioni civili e le convivenze, ha imposto all’Inps di chiarire alcune tematiche in materia di assegni per il nucleo familiare.
L'assegno per il nucleo familiare (ANF) spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall’Inps, dei pensionati e delle prestazioni economiche quali disoccupazione, CIGS, maternità, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la TBC, del personale statale in servizio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. Il nucleo familiare è composto dal richiedente (lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati. La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

Nel caso di unione civile in cui solo una delle due parti sia lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata. Se il nucleo è formato da persone dello stesso sesso con unione civile e ci sono figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa, ai figli viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. Per i genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto garantisce il diritto all’ANF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.

Se il nucleo è formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto se il figlio è stato inserito all’interno dell’unione civile.

Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto (legge n.76/16), che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.