Rifiuti: scade il 02 maggio l’invio della comunicazione annuale (mud)
Il D. L. 244/2016 (cd Milleproroghe) ha sancito lo slittamento dell'operatività del Sistema Elettronico della Tracciabilità dei Rifiut.
A cura di Manuel Marini
Il D. L. 244/2016 (cd Milleproroghe) ha sancito lo slittamento dell'operatività del Sistema Elettronico della Tracciabilità dei Rifiuti (Sistri). Si segnala dunque che sino al 31.12.17 non permane l'obbligo di utilizzazione del Sistri, essendo ancora obbligatoria la tenuta cartacea della documentazione (registro di carico scarico, formulari/schede sistri e MUD), in mancanza della quale potrebbero essere comminate sanzioni da parte degli organi di vigilanza.
Entro il 02.05 prossimo, pertanto, dovrà essere trasmesso il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (cd MUD), relativo ai rifiuti gestiti nell'anno 2016. Di seguito i soggetti tenuti alla presentazione:-
- - produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- - produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti - delle acque e dalla depurazione - - delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, con più di 10 dipendenti;
- - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- - soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
- - commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
Si sottolinea che restano escluse dalla presentazione del MUD le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e le imprese svolgenti le attività richiamate nei codici ATECO 96.02.01 (parrucchieri), 96.02.02 (centri estetici) e 96.09.02 (operatori addetti al tatuaggio e piercing), che assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale mediante la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari attestanti l'avvenuto avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti.
Qualora i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, non adempiano a tale obbligo ovvero effettuino la dichiarazione in modo incompleto o inesatto, gli stessi sono punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00. Qualora la comunicazione venga effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (30/04/2016), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00.
Dal punto di vista operativo, non risultano essere variate le modalità di presentazione della dichiarazione rispetto al 2016.
Per maggiori informazioni: http://mud.ecocerved.it/